Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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Organizzazioni senza scopo di lucro (lett. a)
Il nuovo diritto utilizza il termine «organizzazioni» e cita a titolo di esempio la forma giuridica dell'associazione come caso di applicazione più importante. Il Consiglio federale propone inoltre di sopprimere la condizione dell'«importanza nazionale o regionale» per l'azione collettiva generale (cfr. tuttavia art. 89a cpv. 1 lett. d
n. 1 AP-CPC per l'azione collettiva di riparazione). Tale esigenza non è chiara per la prassi, ad esempio per quanto riguarda le organizzazioni internazionali o locali103. Per impedire abusi ed evitare che l'azione collettiva sia impiegata a fini contrari al suo obiettivo, ovvero rappresentare gli interessi dei membri di un dato gruppo di persone i cui diritti sono stati violati. Le associazioni e le organizzazioni legittimate ad agire non dovranno avere alcuno scopo di lucro, vale a dire che la loro attività statutaria non dovrà perseguire la realizzazione di un profitto. Le società e le imprese gestite in modo commerciale non possono essere associazioni attrici, ma possono esserlo le organizzazioni per la protezione o la tutela degli interessi di tali imprese e persone. Le organizzazioni propriamente commerciali non devono poter proporre azioni collettive non soltanto perché ciò sarebbe contrario alla natura dell'azione collettiva svizzera ma anche perché ciò porrebbe la complessa problematica principale agente. Entrano prima di tutto in considerazione le associazioni ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile (CC)104 e le fondazioni ai sensi degli articoli 80 segg. CC.
Obiettivo statutario di difendere gli interessi del gruppo di persone interessato (lett. b)
Come nel diritto vigente, la legittimazione attiva di un'altra organizzazione presuppone che questa sia abilitata dal proprio statuto a difendere gli interessi di un determinato gruppo di persone i cui diritti, minacciati o lesi, sono oggetto dell'azione collettiva. Rispetto al diritto vigente, il testo tedesco impiega anche il termine «Satzung» perché oltre alle associazioni anche le fondazioni possono essere attrici di un'azione collettiva. L'esigenza dello statuto continua a escludere i gruppi puramente informali o le comunità di interessi sotto forma di società semplici, ma non si può né si vuole escludere per legge la possibilità di costituire o fondare secondo legge associazioni o fondazioni al fine di far valere in maniera collettiva i diritti minacciati o già violati di determinati gruppi di persone105; inoltre in futuro dovranno anche essere idonee a difendere gli interessi (cfr. lett. c nonché art. 89a cpv. 1 lett. d AP-CPC).
Idoneità alla difesa degli interessi (lett. c)
Il Consiglio federale propone l’introduzione di una condizione supplementare per la legittimazione attiva, vale a dire l'idoneità dell'associazione o organizzazione attrice
103 Cfr. ALEXANDER R. MARKUS, Art. 89 N 8, in: BK ZPO, Berna 2012; ALEXANDER BRUNNER, Art. 89 N 10, in: DIKE-ZPO, 2a ed., Zurigo 2016.
104 RS 210
105 Cfr. tuttavia il messaggio CPC, FF 2006 6660 secondo cui l'azione collettiva di gruppi appositamente costituiti doveva essere esclusa in ogni caso. Nella prospettiva attuale i timori espressi durante la genesi del CPC nei confronti delle organizzazioni costituite ad hoc per fungere da attrici nell'ambito di un'azione collettiva non sembrano pertinenti.