Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
ziaria. Come indennità pecuniaria per un danno immateriale, le pretese di riparazione spettano il più direttamente ed esclusivamente possibile alla persona abilitata; la legge deve pertanto escludere la possibilità di farle valere mediante sostituzione processuale, anche se i crediti di riparazione sono cedibili e possono essere ereditati;
– secondo la lettera a le azioni collettive di riparazione sono ammissibili soltanto nella misura in cui gli appartenenti al gruppo di persone rappresentato dall'organizzazione attrice secondo l'articolo 89 capoverso 1 AP-CPC hanno una corrispondente pretesa di riparazione. La base materiale di tali pretese finanziarie si determina secondo il diritto (privato) applicabile e non risulta dall'articolo 89 AP-CPC. Da questa disposizione non risultano quindi nuovi diritti o crediti materiali. Possono essere fatti valere anche da un'organizzazione attrice soltanto nella misura in cui, secondo il diritto materiale, spettano agli appartenenti al gruppo di persone. Al calcolo del risarcimento si applicano in linea di massima le regole generali e quindi in particolare anche l'articolo 42 capoverso 2 CO secondo cui il giudice deve valutare secondo il proprio apprezzamento il danno il cui importo non può essere comprovato considerando l'ordinario andamento delle cose e le misure prese dal danneggiato;
– infine, la sostituzione processuale dell'organizzazione attrice nel far valere pretese finanziarie dei singoli interessati appartenenti al gruppo si giustifica soltanto perché viene loro attribuito l'eventuale ricavo della causa ottenuto esercitando le loro pretese mediante un'azione. Pertanto secondo la lettera b tale ricavo spetta per la maggior parte al gruppo di persone per il quale agisce l'organizzazione attrice, o deve essere utilizzato esclusivamente nell'interesse di questo gruppo di persone.
La legge non precisa l’entità della quota del ricavo della causa che l’organizzazione attrice deve retrocedere ai membri del gruppo in quanto aventi diritto, perché va tenuto conto delle circostanze del singolo caso, segnatamente della violazione del diritto, dell'entità della pretesa e del ricavo della causa ma anche dell'organizzazione e della struttura dell'organizzazione attrice e dell'onere del processo. Secondo il tenore della legge si tratterà della parte più consistente del ricavo lordo della causa.
La partecipazione degli interessati appartenenti al gruppo di persone può essere prevista anche in modo tale che l'organizzazione attrice disponga dell'eventuale ricavo della causa esclusivamente nel loro interesse. A questo riguardo si può anche immaginare che un'organizzazione di pazienti che agisce a favore dei suoi membri utilizzi il ricavo della causa per finanziare in futuro attività specifiche, in particolare azioni collettive uguali o simili;
– secondo la lettera c l'azione collettiva di riparazione presuppone sempre, per motivi inerenti all'autonomia privata e alla libera disposizione, l'autorizzazione di esercitare le pretese di riparazione degli interessati appartenenti al gruppo di persone mediante sostituzione processuale. Un'azione collettiva di riparazione è quindi ammissibile, secondo la proposta del Consiglio federale, soltanto se il singolo interessato autorizza una tale azione per scritto o in