Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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un'altra forma che possa essere comprovata da un testo; l'autorizzazione deve in linea di massima precedere la proposizione dell'azione. In base a una tale autorizzazione espressa di sostituzione processuale da parte dell'organizzazione attrice è quindi ammissibile far valere pretese riparatorie mediante azione collettiva; l'organizzazione attrice deve provare di essere stata autorizzata dal singolo interessato. L'autorizzazione informa anche sull'utilizzazione da parte dell'associazione o organizzazione attrice dell'eventuale ricavo della causa.
In fin dei conti in questi casi il risultato è un'azione rappresentativa basata su una dichiarazione di adesione (opt in) del singolo interessato. Rispetto al diritto vigente e alla possibilità per gli interessati di cedere l'esecuzione delle loro pretese riparatorie a un'associazione o a un'altra organizzazione che le fa valere mediante un cumulo oggettivo di azioni (art. 90 CPC), la via dell'esercizio mediante azione collettiva è più semplice: non occorre una cessione secondo gli articoli 164 e seguenti CO ma soltanto un'autorizzazione (che possa essere comprovata) dell'interessato che rimane titolare della pretesa sotto il profilo materiale giuridico. Viene così agevolato o finalmente reso praticabile l’esercizio comune dei diritti in caso di danni di massa o diffusi che per il singolo interessato rappresentano un danno importante114. Grazie a questa agevolazione, il Consiglio federale ritiene che tale meccanismo faciliti o permetta un'applicazione collettiva del diritto anche nei casi di danni diffusi di importo limitato che già solo per motivi di economia processuale non sono praticamente mai fatti valere con azioni individuali. Per motivi di principio il Consiglio federale rinuncia attualmente alle proposte (peritali) più incisive, secondo le quali, tenuto conto della cosiddetta apatia razionale del danneggiato, nei casi di danni diffusi fino a un determinato importo massimo di poche centinaia di franchi l'autorizzazione della sostituzione processuale deve essere presunta (opt out), fatta salva esplicita dichiarazione del danneggiato;
– con la lettera d il Consiglio federale propone che l'azione collettiva di ripara-
zione, vista la sua importanza, sia ammissibile soltanto a condizione che l'organizzazione attrice sia idonea a far valere le pretese di risarcimento. Per analogia con le normative del diritto di ricorso delle organizzazioni, soltanto le organizzazioni sufficientemente rappresentative ed esperte nel pertinente settore del diritto sono legittimate a proporre l'azione collettiva di riparazione. Ciò permette un'applicazione collettiva del diritto per quanto possibile globale, uniforme su scala svizzera e unica. Le azioni collettive di riparazione da parte di organizzazioni attive soltanto su scala locale o addirittura di gruppi inesperti non sono auspicabili nei casi di danni di massa di importanza nazionale o internazionale. Il giudice deve esaminare l'idoneità tenendo conto delle circostanze, in particolare della violazione del diritto invocata e delle sue conseguenze nonché delle pretese di risarcimento fatte valere.
114 Cfr. n. 1.3.3 sulla nozione di danno di massa nonché il rapporto esauriente «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 10.