Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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le pretese fatte valere117. Sono state mosse diverse critiche all'esigenza dello stesso tipo di procedura e della stessa competenza materiale ed è quindi stato chiesto di relativizzarle. Quindi, secondo la dottrina dominante, il cumulo di due pretese patrimoniali di cui una andrebbe giudicata in procedura semplificata o giudicata da un’autorità particolare istanza soltanto in base al valore litigioso e l'altra dovrebbe essere giudicata secondo la procedura ordinaria o da un collegio giudicante ordinario è ammissibile: di fatto non vi si oppone alcun interesse degno di protezione del convenuto. Questa soluzione risulta peraltro dalla normativa di cui all'articolo 93 capoverso 1 CPC secondo cui, per determinare il valore litigioso, le pretese dedotte in giudizio vengono sommate. Nel frattempo anche il Tribunale federale condivide questa posizione118. Oltre a ciò è tuttavia anche emerso che diritto vigente non soddisfa, perché non ammette che, a causa del diverso tipo di procedura, siano fatte valere congiuntamente determinate pretese, nei casi in cui l'applicazione della procedura semplificata non si fonda sul valore litigioso, ma sulla natura delle singole pretese; si tratta ad esempio dei casi in cui una pretesa derivante dalla protezione dalla disdetta (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) deve essere fatta valere insieme a pretese patrimoniali superiori a 30 000 franchi o a pretese secondo la legge federale sulla parità dei sessi (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. a CPC) insieme a crediti generali del diritto del lavoro superiori a 30 000 franchi. Anche in questi casi sussiste un interesse a far valere insieme, nel rispetto dell'economia processuale e in modo per quanto possibile non contraddittorio, più pretese materialmente connesse. Se tali pretese sono fatte valere congiuntamente ad altre e vanno giudicate secondo la procedura semplificata soltanto in base alla loro natura, occorre tuttavia garantire la direzione materiale consolidata del processo secondo l'articolo 247 CPC anche nella procedura ordinaria.

Il Consiglio federale propone pertanto una nuova versione mirata dell'articolo 90, con il fine di migliorare l'applicazione e la praticabilità della disposizione:

– la frase introduttiva e il capoverso 1 lettera a sono in linea di massima ripresi immutati;

– come precedentemente rilevato, secondo il vigente capoverso 1 lettera b lo stesso tipo di procedura è una condizione del cumulo di azioni. Questa condizione è stata comunque relativizzata dalla giurisprudenza nel senso che il cumulo di azioni è ammissibile anche se almeno una delle pretese va giudicata secondo la procedura semplificata in considerazione del valore litigioso. Al contrario, il cumulo di azioni non presuppone un nesso materiale tra le pretese. La presente revisione mira quindi da una parte a sopprimere la condizione dello stesso tipo di procedura; continuerà tuttavia ad essere escluso il cumulo oggettivo di azioni giudicate secondo procedure differenti, se almeno una pretesa va giudicata secondo la procedura sommaria (cfr. nuovo capoverso 2 e le osservazioni successive). D'altra parte, secondo la revisione l'esistenza di un nesso materiale non rappresenterà tuttavia soltanto una condizione del foro particolare del cumulo di azioni secondo l'articolo 15 capoverso 2 CPC, ma anche dell'ammissibilità del cumulo di azioni secondo l'ar-

117 DTF 142 III 793 consid. 4.2.4; 142 III 587 consid. 2.4.

118 DTF 142 III 788 consid. 4.