Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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La normativa è ulteriormente concretizzata dalla menzione a titolo di esempio di due elementi: la rappresentatività e l'esperienza. Secondo il numero 1 sono considerate idonee le organizzazioni attive sul piano nazionale o d'importanza nazionale. Questa condizione è compatibile con il diritto di ricorso delle organizzazioni e con il testo dell'articolo 89 capoverso 1 CPC; a differenza di questa disposizione (cfr. in proposito i pertinenti commenti più sopra), nel presente caso il criterio sarà pertinente anche in futuro. Sono idonee a proporre azioni collettive di riparazione innanzitutto le organizzazioni che possono rappresentare gli interessi dei gruppi di persone interessati in un raggio d'azione nazionale o eventualmente interregionale. Secondo il numero 2, un'organizzazione è idonea a tal fine anche se ha un'esperienza pluriennale nel settore del diritto in questione; anche questo criterio riprende una condizione nota nel diritto amministrativo («legittimazione a ricorrere in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto»). L'esperienza necessaria va ammessa anche se l'organizzazione attrice è stata autorizzata ad agire in giudizio, secondo la lettera c, dalla maggioranza dei membri noti del gruppo di persone. Se la maggioranza degli interessati incarica un'organizzazione di agire in giudizio, ciò non attesta soltanto l'esperienza dell'organizzazione ma anche l'auspicato effetto collettivo dell'azione collettiva di riparazione.
Obblighi di informazione e pubblicazione (cpv. 2)
Visto il suo carattere collettivo, l'azione collettiva di riparazione ha conseguenze giuridiche dirette sui singoli interessati appartenenti al gruppo di persone per i quali l'organizzazione propone l'azione. Per questo è di importanza centrale che i singoli interessati siano al corrente di una tale azione collettiva di riparazione. Infine, anche l'autorizzazione secondo il capoverso 2 lettera a presuppone che i singoli membri interessati del gruppo di persone siano a conoscenza dell'azione collettiva di riparazione.
Secondo il capoverso 2, dopo il deposito dell'azione le organizzazioni attrici secondo l'articolo 89a AP-CPC assicurano l’informazione e la pubblicità dell’azione collettiva di riparazione:
– tutti gli interessati noti appartenenti al gruppo di persone devono essere informati direttamente; anche il pubblico deve essere informato sull'azione collettiva di riparazione. Secondo il testo della disposizione questa informazione deve avvenire in modo adeguato. Oltre all’impiego di mezzi tradizionali, vale a dire uno scritto diretto agli interessati noti nonché appositi comunicati stampa, inserzioni o avvisi, è ipotizzabile anche l’uso di moderne tecnologie della comunicazione per favorire la diffusione dell’informazione;
– l'informazione deve contenere gli elementi che permettano a una persona di valutare se è già inclusa nell'azione collettiva o se eventualmente vuole autorizzare l'organizzazione attrice ad agire in giudizio;
– vi è un'eccezione a questo obbligo di informazione e pubblicità nel caso in cui l'organizzazione attrice è stata autorizzata ad agire in giudizio da tutti gli interessati dalla violazione del diritto appartenenti al gruppo di persone. In