Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
questo caso, piuttosto atipico, l’informazione e la pubblicazione non sono necessarie.
Rapporto con azioni individuali precedenti degli interessati (cpv. 3)
È possibile che prima della sua introduzione alcuni interessati appartenenti al gruppo di persone abbiano già proposto azioni individuali per far valere le loro pretese risarcitorie. Certo, i procedimenti individuali possono in linea di massima essere condotti, portati avanti e conclusi indipendentemente dall'azione collettiva di riparazione. È ipotizzabile anche una sospensione secondo l'articolo 126 CPC o eventualmente una rimessione secondo l'articolo 127 CPC. In molti casi sarà necessario un coordinamento più esteso.
Secondo la nuova disposizione, gli interessati che hanno già proposto azione a titolo individuale possono dichiararne il ritiro autorizzando nel contempo l'organizzazione attrice e aderire all'azione collettiva di riparazione; questa dichiarazione è paragonabile a un cosiddetto «ritiro giustificato» (Rückzug angebrachtermassen). Senza una tale disposizione, gli interessati che hanno proposto azione non possono più aderire a una successiva azione collettiva di riparazione, poiché il ritiro dell'azione ha in linea di massima un effetto di passaggio in giudicato materiale ed esclude una successiva azione identica115. In questi casi gli interessati che hanno proposto azione dovrebbero, in linea di massima, sopportare le spese legate al ritiro secondo l'articolo 106 capoverso 1 CPC, ma il giudice ripartirà le spese giudiziarie secondo equità, in considerazione dell'azione collettiva di riparazione proposta nel frattempo (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. g CPC).
Art. 90
La normativa sul cumulo (oggettivo) di azioni dà la possibilità di far valere con un'azione più pretese contro la stessa parte e ha una grande importanza nella pratica, proprio perché permette un'applicazione efficiente del diritto a favore di tutti gli interessati. Il cumulo oggettivo ha grande importanza anche per far valere a titolo collettivo danni di massa al di fuori degli strumenti collettivi propriamente detti; la concentrazione e il cumulo di più pretese da parte di un attore che le fa valere insieme contro un convenuto costituisce, oltre al litisconsorzio, la sola possibilità di esecuzione collettiva del diritto prevista dal diritto vigente116.
Vista la sua grande importanza pratica, la normativa sul cumulo di azioni nel CPC e la sua funzionalità sono essenziali. La relativa valutazione ha mostrato che in parte tale normativa è solo limitatamente funzionale. Secondo il vigente testo di legge le condizioni di ammissibilità del cumulo oggettivo di azioni di cui all'articolo 90 CPC sono la stessa competenza materiale (lett. a) e lo stesso tipo di procedura (lett. b). Secondo la legge e la giurisprudenza non è invece necessario un nesso materiale tra
115 Cfr. soltanto PAUL OBERHAMMER, Art. 241 N 35, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.
116 Cfr. in proposito anche sopra n. 1.2.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. e 1.3.3 nonché l'esauriente rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 15 seg.