Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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ticolo 90 CPC. S’intende così garantire che nonostante l’estensione dell’ammissibilità del cumulo di azioni, in particolare se sottoposte a procedure diverse, siano dati, oltre che l'identità delle parti e la competenza per materia e per territorio sufficienti punti comuni tra le pretese, di modo da far apparire opportuno e conforme all’economia della procedura un giudizio congiunto in un procedimento;

– il nuovo capoverso 2 continua a escludere il cumulo di azioni sottoposte a procedure diverse se ad alcune pretese si applica la procedura sommaria (cfr. art. 248 segg. CPC) o una particolare procedura di diritto della famiglia (art. 271 segg., 295 segg. e 305 segg. CPC);

– il capoverso 3 stabilisce che, in caso di cumulo di azioni da proporre con procedure diverse, l'articolo 247 si applica per analogia alle pretese che, a causa della loro natura, devono essere giudicate secondo la procedura semplificata, ovvero quelle previste all'articolo 243 capoverso 2 CPC, anche se più pretese sono giudicate insieme nella procedura ordinaria. Si garantisce così che a tali pretese, anche se fatte valere cumulativamente con conseguente giudizio in procedura ordinaria, si applicano ugualmente le speciali mitigazioni di cui all'articolo 247 CPC. Infatti per tali pretese vale eccezionalmente anche nella procedura ordinaria l'obbligo esteso del giudice di porre domande di cui all'articolo 247 capoverso 1 CPC. Se si tratta di una pretesa ai sensi dell'articolo 247 capoverso 2 CPC, il giudice accerta d'ufficio i fatti anche se tali pretese devono essere giudicate secondo la procedura ordinaria nell'ambito di un cumulo di azioni.

Art. 96 secondo periodo

Il Consiglio federale vuole mantenere la sovranità tariffale dei Cantoni. I Cantoni continueranno pertanto a essere competenti per la determinazione delle tariffe delle spese giudiziarie. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che vi sarebbero buoni motivi per valutare l’opportunità di introdurre una tariffa quadro armonizzata sul piano svizzero al fine di ridurre le spese giudiziarie e agevolare quindi l'applicazione del diritto (cfr. in proposito il n. 1.3.2 più sopra). Si tratta anche di una questione di funzionalità del diritto processuale civile federale. Secondo il Consiglio federale, i Cantoni, nel quadro della loro autonomia tariffale devono, oltre a tenere conto degli aspetti di politica finanziaria, provvedere e garantire che la giurisdizione civile sia finanziariamente accessibile.

La situazione è sempre stata diversa per quanto concerne il settore dell'esecuzione e dei fallimenti nel quale, già prima dell'entrata in vigore del CPC, era stata introdotta una tariffa unitaria su scala svizzera per gli emolumenti in virtù dell'articolo 16 della federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)119 che senza alcun dubbio ha dato buoni risultati. A tale riguardo nulla è mutato con l'entrata in vigore del CPC nella misura in cui l’ordinanza del 23 settembre 1996120 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

119 RS 291

120 RS 281.35.