Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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(OTLEF) continua ad applicarsi anche alle spese giudiziarie in materia di LEF121. Questa prassi è nel frattempo stata espressamente confermata anche dal Tribunale federale122, dopo che alcuni giudici cantonali avevano deciso altrimenti123.
La riserva della tariffa delle tasse di cui all'articolo 16 capoverso 1 LEF e, di conseguenza, dell’OTLEF, sarà sancita espressamente dalla legge (art. 96 secondo periodo AP-CPC). Ciò contribuisce a rendere chiara e trasparente la legislazione senza rendere necessaria una modifica del diritto.
Art. 97
Per le persone e le parti che da una parte non dispongono dei fondi necessari per finanziare un procedimento civile, o dei fondi per eventuali anticipi delle spese, e dall'altra non hanno diritto al gratuito patrocinio secondo gli articoli 117 segg. CPC, il finanziamento del processo da parte di terzi rappresenta una possibilità di sormontare gli ostacoli finanziari che impediscono di far valere i loro diritti in sede processuale. Con tale tipo di finanziamento, un terzo – di regola un'impresa specializzata – finanzia i costi legati all'esecuzione della pretesa di una parte (attrice); se l'esito del procedimento è favorevole, il finanziatore del processo ottiene il rimborso delle spese anticipate sul ricavo della causa a cui si aggiunge una quota percentuale del rimanente ricavo netto come partecipazione al successo della causa. In caso di soccombenza, le spese sono invece poste interamente a carico del finanziatore del processo124. A differenza dei Paesi limitrofi, in Svizzera il finanziamento del processo da parte di terzi è ancora poco diffuso, il che è almeno in parte dovuto al fatto che tale possibilità è poco conosciuta (cfr. anche n. 1.3.2 più sopra).
L'obbligo dei giudici di informare sulle spese giudiziarie deve pertanto essere esteso e secondo la revisione deve contenere espressamente anche le possibilità di finanziamento del processo. L’obbligo di informazione può essere ottemperato in modo analogo a quanto avviene per il gratuito patrocinio fornendo apposite informazioni in citazioni, documenti o speciali promemoria alle parti od oralmente nell'ambito dei primi dibattiti (istruttori) o delle udienze. Le parti rappresentate da un avvocato possono essere parallelamente informate anche dall'avvocato; questo obbligo di informazione risulta già dal vigente obbligo di diligenza dell'avvocato125. Il Consiglio federale ritiene possibile garantire in modo relativamente semplice e poco burocratico che, oltre al gratuito patrocinio, alle parti siano note anche le altre possibilità di finanziamento del processo. Questo obbligo di informazione si applicherà a tutte le parti, indipendentemente dal fatto che siano rappresentate da un avvocato o no. In tal modo sarà possibile che tutte le parti siano informate almeno in modo sommario sulle conseguenze a livello di spese dei loro atti processuali.
121 Così già il messaggio CPC, FF 2006 6664, 6781.
122 DTF 139 III 195
123 Cfr. p. es. tribunale cantonale di Zurigo, II: Corte civile, 23 febbraio 2011, BlSchK 2011,
68 segg. (con una nota di DAVID RÜETSCHI).
124 Cfr. l'esauriente BENJAMIN SCHUMACHER, Prozessfinanzierung, tesi di laurea. Zurigo 2015, pag. 5 segg. e MARCEL WEGMÜLLER, Prozessfinanzierung in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Ausblick, HAVE 2013, pag. 235 segg. ciascuno con ulteriori rimandi.
125 Cfr. TF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.3.1; BENJAMIN SCHUMACHER/HANS NATER, Prozessfinanzierung und anwaltliche Aufklärungspflichten, SJZ 2016, pag. 43 segg.