Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Art. 98

Secondo il testo della disposizione vigente il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, con la comminatoria della non entrata in materia in caso di mancata prestazione dell'anticipo (cfr. art. 101 cpv. 3 CPC).

La presente normativa che, rispetto al diritto previgente, ha reso il modo di procedere in numerosi Cantoni molto più severo e svantaggioso per l'attore, ha suscitato molte critiche dall'entrata in vigore del CPC (cfr. in proposito anche n. 1.2.2 e 1.3.2 più sopra); la critica del paywall126 attorno alla giustizia trova qui una concretizzazione esemplare. L'aumento, in alcuni casi forte, delle tariffe delle spese giudiziarie in molti Cantoni e la normativa sulla liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC) hanno portato a una restrizione eccessiva dell'accesso alla giustizia tanto più che, attualmente la norma è interpretata come un autentico obbligo dell'attore, nonostante il legislatore l'abbia concepita chiaramente come disposizione potestativa. È stato di conseguenza richiesto di limitare l'anticipo delle spese al 20 per cento o al 50 per cento al massimo delle spese processuali presumibili o addirittura di prelevare soltanto un emolumento a titolo di avvertimento127. La mozione 17.3868 Janiak «Agevolare l'accesso ai tribunali civili», ha nel frattempo espresso questa critica anche sul piano politico. Il Consiglio federale ne ha raccomandato l'accettazione. Il 13 dicembre 2017 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione all'unanimità128.

Secondo la proposta del Consiglio federale, in futuro l'anticipo delle spese processuali ammonterà al massimo alla metà delle spese processuali presumibili (capoverso 1). Questa normativa è giustificata dal fatto che, in astratto, il rischio delle spese si suddivide a metà tra attore e convenuto e che l'attore deve quindi in linea di massima anticipare soltanto la metà delle spese processuali presumibili. Il giudice potrà e sempre chiedere un anticipo delle spese all'attore. Anche il Consiglio federale ritiene opportuna questa possibilità sotto diversi punti di vista. Essa corrisponde infatti al principio di causalità, secondo il quale si è possibile chiedere emolumenti e tasse per le prestazioni statali, e che queste spese devono in linea di massima essere sostenute dalla persona che ha chiesto e quindi causato queste prestazioni. La riscossione di un anticipo si giustifica anche per motivi contabili e di politica finanziaria poiché la compensazione e il conteggio dopo la conclusione di un procedimento sono notevolmente agevolati e garantiti, il che riduce il rischio dello Stato quanto all'incasso delle spese129. Infine la possibilità di chiedere anticipi delle spese rappresenta anche un mezzo efficace per impedire condotte processuali abusive, vessatorie o querulomani. Il Consiglio federale ritiene per contro eccessivo prevedere «emolumenti a titolo di avvertimento» invece di veri e propri anticipi delle spese. Non

126 Cfr. MARIO STÄUBLE, Die Justiz hinter der Paywall, Tages-Anzeiger del 3 agosto 2016.

127 Cfr. in proposito soltanto ISAAK MEIER, Hohe Prozesskosten: Den Zugang zu den Gerichten öffnen, NZZ del 20 giugno 2017, pag. 10; ARNOLD MARTI, Die Kosten im heutigen Zivilprozess, in: «Justice - Justiz -Giustizia» 2017/3, n. marg. 35; altro punto di vista BEDA STÄHELIN, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, Justice-Justiz- Giustizia 2017/3.

128 Boll. Uff. CS 2017983.

129 Cfr. DHEDEN C. ZOTSANG, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, tesi di laurea, Zurigo 2015, pag. 82.