Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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ritiene nemmeno appropriato escludere, in virtù del diritto federale, soltanto determinate controversie dall'obbligo dell'anticipo delle spese.
Questa proposta corrisponde in particolare al progetto posto in consultazione nel 2003. Allora la commissione di esperti aveva sottolineato che si trattava di una soluzione mediana tra le normative cantonali che non fissava un anticipo tanto elevato da ostacolare eccessivamente l'accesso ai giudici130. Poiché questa soluzione è poi stata fortemente criticata durante la consultazione, soprattutto dai Cantoni che hanno fatto presenti le possibili conseguenze che ne sarebbero derivate per loro a livello di spese, il limite massimo iscritto nella legge è stato fissato all’importo presumibile delle spese processuali complessive. Le preoccupazioni relative allo Stato di diritto sono state messe in secondo piano. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire per ridurre questo ostacolo all’accesso ai giudici occorre ovviare a questa situazione.
Da questa modifica non si attendono direttamente sostanziali spese supplementari per i Cantoni. Inoltre, non va data eccessiva importanza alle considerazioni di politica finanziaria sulla struttura e l'importo delle prestazioni di anticipi delle spese delle parti in un processo civile. La disposizione continuerà a essere potestativa, di modo che i giudici, nel singolo caso, dovranno tenere conto delle circostanze per decidere se l'attore deve prestare un anticipo delle spese e, se del caso, di quale importo.
Inoltre occorre stabilire in un nuovo capoverso 2 le regole secondo le quali deve essere prestato un anticipo delle spese in una transazione di gruppo secondo gli articoli 325a e seguenti AP-CPC. Naturalmente il giudice può e deve poter chiedere un anticipo delle spese nell'ambito di un procedimento concernente una transazione di gruppo. Poiché si tratta di un procedimento richiesto di comune accordo dalle parti di una transazione di gruppo, è giustificato dare al giudice la possibilità di chiedere alle parti di prestare congiuntamente un anticipo delle spese fino a concorrenza delle spese processuali totali presumibili, il che corrisponde, in un certo senso, a un prelievo anticipato delle spese processuali. In linea di massima questo anticipo delle spese deve essere posto a carico delle parti in parti percentualmente equivalenti, salvo convenzione contraria nella transazione di gruppo.
Art. 101 cpv. 2 secondo periodo
La disposizione disciplina, tra l'altro, la procedura della prestazione della cauzione per le spese ripetibili. Secondo l'articolo 99, il giudice o la giurisdizione di ricorso, su richiesta del convenuto, o del convenuto di un'impugnazione131, a determinate condizioni può chiedere la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili.
Il diritto vigente regola in modo insoddisfacente il caso in cui un convenuto, in particolare in una procedura di impugnazione, presenta una domanda di cauzione immediatamente dopo la notificazione della petizione o dell'atto di impugnazione e quindi entro il termine fissato dall'articolo 312 CPC per la risposta all'appello; una
130 Cfr. il rapporto avamprogetto CPC, pag. 51.
131 DTF 141 III 554 consid. 2.2 e 2.5.1 nonché in particolare TF 4A_26/2013 del
5 settembre 2013 consid. 2.2, secondo cui l'articolo 99 CPC si applica anche nella procedura di impugnazione.