Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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n. 1.3.2 più sopra). Proprio per questo molti codici cantonali di procedura civile136 prevedevano una tale normativa, ispirata ai codici di procedura civile tedesco e austriaco137.

Il primo periodo del vigente capoverso 1 dell'articolo 106 CPC resterà immutato e costituirà il nuovo capoverso 1 che enuncia il principio base. Le altre regole del vigente capoverso 1 vanno collocate in nuovo capoverso 1bisdell'articolo 106 CPC e completate con un'aggiunta secondo cui il convenuto non è considerato soccombente se non ha indotto la proposizione dell'azione con il suo comportamento e ha riconosciuto la pretesa alla prima occasione. Se queste due condizioni sono adempiute, le spese giudiziarie sono poste a carico dell'attore nonostante l'acquiescenza all'azione. La regola ha per oggetto i casi in cui l'azione è presentata direttamente al giudice senza previa procedura di conciliazione. La disposizione non si applica se vi è procedura di conciliazione: da un lato, in considerazione della procedura di conciliazione in quanto procedura preprocessuale di composizione delle controversie (e totalmente extragiudiziale), la regola non è applicabile in questi casi (e infatti menziona la «proposizione dell'azione») e dall'altra, dopo il fallimento della procedura di conciliazione, nella procedura dinanzi al giudice non è più possibile applicare questa regola.

Secondo il diritto vigente, se al processo partecipano più persone, il giudice determina secondo il suo apprezzamento la rispettiva quota di spese giudiziarie a seconda della loro partecipazione e può in tutti i casi decidere che rispondono solidalmente (art. 106 cpv. 3 in fine). Nella pratica, in virtù di questa normativa, e in particolare nel caso del litisconsorzio facoltativo, il giudice può decidere che le parti rispondano solidalmente delle spese giudiziarie e quindi ogni litisconsorte corre il rischio ipotetico di dover sopportare la totalità delle spese giudiziarie, nella misura in cui gli si può chiedere la totalità delle spese giudiziarie prima che agli altri litisconsorti. La conseguenza di questa normativa è che in molti casi concreti si rinuncia al litisconsorzio (facoltativo), forma procedurale assolutamente interessante ed economica proprio in caso di danni di massa (cfr. in proposito i commenti esaurienti al n. 1.3.3 più sopra). Nella sua forma attuale questo disciplinamento delle spese è pertanto solo in parte soddisfacente e deve essere adeguato di conseguenza.

Il Consiglio federale propone di adeguare il capoverso 3 nel seguente modo:

– nel primo periodo occorre precisare che il giudice determina la quota di spese giudiziarie di più parti principali o accessorie a seconda della loro partecipazione alla controversia;

– nel secondo periodo va indicato che soltanto in caso di litisconsorzio necessario (art. 70 CPC) il giudice può decidere che tutte le parti rispondono solidalmente. Questa regola continua a essere ragionevole e adeguata nei casi in cui la decisione in merito a un rapporto giuridico può essere presa soltanto con effetto per tutti e in cui le parti sono solidali o hanno una responsabilità solidale soprattutto in virtù del diritto materiale. Secondo la revisione, invece, non è più possibile disporre la responsabilità solidale nei casi di litisconsorzio facoltativo. Come menzionato in precedenza, ciò rende più praticabile

136 In particolare vCPC BE Art. 60 e vCPC JU § 59.

137 § 93 CPC tedesco e § 45 CPC austriaco.