Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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tale litisconsorzio, in particolare per far valere danni di massa a titolo collettivo. In questo modo, oltre alle nuove possibilità dell'azione collettiva e della transazione di gruppo, si consolida la via dell'unione di azioni individuali per far valere danni di massa (cfr. in proposito il n. 1.3.3 più sopra).
Il Consiglio federale ritiene che questi adeguamenti non avranno notevoli ripercussioni a scapito dei Cantoni sul ricavo delle spese processuali.
Art. 107 cpv. 1 lett. g
L'articolo 107 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo di azioni, procedure e particolari costellazioni processuali che ammettono deroghe ai principi di ripartizione delle spese giudiziarie di cui all'articolo 106 CPC e permettono al giudice di ripartire le spese giudiziarie secondo equità.
Insieme alla nuova disciplina dell'azione collettiva e in particolare alla possibilità di far valere collettivamente pretese finanziarie con l'azione collettiva di riparazione (art. 89a AP-CPC), occorre inserire queste azioni nell'elenco delle eccezioni di cui all'articolo 107 capoverso 1 CPC. Così il giudice può ripartire le spese giudiziarie in equità, tenendo conto delle particolarità delle procedure ai sensi degli articoli 89 e 89a CPC. Così nel singolo caso sarà in particolare possibile ridurre le spese a carico delle associazioni attrici e, indirettamente, i rischi legati alle spese. Altrettanto vale nei casi di ritiro di una precedente azione individuale per aderire a un'azione collettiva di riparazione secondo l'articolo 89a capoverso 4 AP-CPC. In combinazione con la proposta esenzione dalle spese di cui all'articolo 115a AP-CPC occorre provvedere affinché le associazioni e le altre organizzazioni siano in grado di sostenere finanziariamente un'azione collettiva così da consentire che questo strumento ottenga in futuro un'effettiva rilevanza pratica.
Art. 109 cpv. 1
L'istituzione della procedura relativa alla transazione di gruppo (art. 325a segg. AP-CPC, cfr. in proposito n. 1.3.3 più sopra nonché commenti a tali articoli) rende necessario adeguare e completare di conseguenza la disposizione sulla ripartizione delle spese processuali in caso di transazione. Come per le transazioni, anche nel quadro di una transazione di gruppo sono previste regole di ripartizione delle spese giudiziarie. Secondo questa normativa devono quindi essere ripartite anche le spese giudiziarie. A differenza della transazione, per la transazione di gruppo è superfluo adottare una normativa sussidiaria come quella di cui all'articolo 109 capoverso 2 CPC: una transazione di gruppo deve contenere per legge una normativa sulle spese giudiziarie (cfr. art. 352b cpv. 2 lett. g AP-CPC). Il capoverso 1 deve essere completato di conseguenza.
Art. 111 cpv. 1 secondo e terzo periodo nonché cpv. 2
Secondo il testo vigente di questa disposizione, le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti e viene richiesto l’eventuale scoperto; inoltre, le parti si confrontano direttamente tra loro nella misura in cui la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati (art. 111 cpv. 1 e 2