Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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CPC). In tal modo il rischio legato all'incasso delle spese processuali è posto interamente a carico delle parti o della parte vincente, nella misura in cui quest'ultima deve rivolgersi esclusivamente alla controparte per ottenere il rimborso degli anticipi delle spese prestati. Di conseguenza, l'attore che cita il convenuto in giudizio per una buona ragione e che in seguito vince pienamente la causa deve sopportare in un primo momento anche le spese processuali e ha soltanto una pretesa risarcitoria nei confronti della controparte.

Già durante l'elaborazione del CPC questa normativa ha suscitato critiche che da allora non sono cessate. La commissione d'esperti riteneva inammissibile tale normativa perché lo Stato non può ripercuotere il suo rischio d'incasso sulla parte che presta l'anticipo e che poi sarà esentata dalle spese138. È pure stato fortemente criticato il fatto che il progetto, su richiesta dei Cantoni, prevedeva di imporre tale rischio alle parti139. Da allora la normativa vigente è stata più volte criticata140 e ne è stata chiesta la revisione141, poiché ritenuta un ostacolo iniquo all'accesso al giudice e all'attuazione del diritto. Nel complesso la norma non è soddisfacente. Pertanto il Consiglio federale ritiene che la normativa debba essere adeguata nel senso dell'avamprogetto di CPC e che lo Stato non possa interamente ripercuotere sulle parti il rischio delle spese e dell'insolvenza per le spese processuali (cfr. in proposito anche

n. 1.3.2).

Il capoverso 1 deve pertanto essere adeguato e completato con un nuovo secondo periodo per far sì che gli anticipi prestati dalle parti siano compensati con le spese processuali poste a loro carico e gli anticipi siano inoltre rimborsati se non vi è una decisione che mette le spese a loro carico. Il contenuto della regola secondo cui un eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese rimane immutato e la regola diviene il nuovo terzo periodo della disposizione.

In conseguenza di questa modifica deve essere opportunamente modificato anche il capoverso 2 affinché in futuro la parte condannata a pagare le spese debba pagare all’altra soltanto le ripetibili assegnate dal giudice. L'eventuale rimborso degli anticipi prestati è effettuato direttamente dal giudice e non più dalla parte tenuta a pagare le spese.

Viste le ripetute critiche al diritto vigente, giustificate secondo il Consiglio federale, la modifica proposta è volta a migliorare durevolmente il CPC e a consolidare l'accesso al giudice e quindi l'attuazione e la realizzazione processuale del diritto vigente, eliminando ostacoli e rischi finanziari inutili e ingiustificati. Anche se teoricamente ne può derivare per lo Stato un aumento dei rischi di insolvenza legati alle spese processuali, il Consiglio federale ritiene la modifica giustificata già soltanto

138 Cfr. il rapporto avamprogetto CPC, pag. 56 seg..

139 Cfr. p. es. THOMAS GABATHULER, Zivilprozessordnung: Nachbesserungen nötig, plädoyer 4/08, pag. 24 segg.; THOMAS GABATHULER, Jede Klage wird zum finanziellen Grossrisiko, plädoyer 1/2008, pag. 27 seg.

140 Cfr. p. es. recentemente ARNOLD MARTI, Teures Prozessieren, NZZ 2017, pag. 2; DHEDEN ZOTSANG, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, tesi di laurea. Zurigo 2015, pag. 257 seg.; MARTIN H. STERCHI, Art. 111 N 2 seg., in: BK ZPO, Berna 2012.

141 Cfr. p. es. ARNOLD MARTI, Teures Prozessieren: Rechtsschutz auch für Nicht- Gutbetuchte, NZZ 26 febbraio 2016, pag. 12; BEDA STÄHELIN, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, «Justice–Justiz–Giustizia» 2017/3.