Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

per considerazioni d'equità e relative allo Stato di diritto. Per il resto, non vi è alcun indizio che la modifica comporterà costi supplementari significativi a carico dei Cantoni.

Art. 115a Esenzione dall'anticipo delle spese e dalle cauzioni in caso di azione

collettiva

Oltre alla normativa generale vigente sull'agevolazione in materia di spese e sull'esenzione parziale, la presente revisione deve considerare in particolare la specifica problematica delle spese nell'ambito delle azioni collettive. Infatti, nel diritto vigente, sovente queste azioni falliscono proprio per le spese che ne derivano, soprattutto per l'obbligo di prestare i corrispondenti anticipi che in molti casi le associazioni e le altre organizzazioni non sono in grado di finanziare a causa delle loro limitate possibilità finanziarie.

La presente disposizione propone che, in procedura di conciliazione e in procedura decisionale, le associazioni e le altre organizzazioni attrici secondo gli articoli 89 e 89a non debbano prestare anticipi delle spese né cauzioni per le spese ripetibili della controparte; ciò vale per la procedura di conciliazione nella misura in cui in linea di massima essa è facoltativa per le azioni collettive (cfr. in proposito i commenti all'art. 198 cpv. 2 AP-CPC). Ciò vale quindi per le azioni collettive e le eventuali impugnazioni. Questa esenzione dei costi è sottoposta a due condizioni:

– l'esenzione dalle spese non è illimitata ma vige soltanto fino a un determinato valore litigioso. Il valore litigioso dell'azione collettiva non deve eccedere 500 000 franchi se l'associazione attrice vuole beneficiare dell'esenzione dei costi. Questo limite si spiega per due ragioni: da una parte l’obiettivo non è di esentare dalle spese tutte le azioni collettive, per non parlare di quelle con un valore litigioso elevato o molto elevato, difficili o pressoché impossibili da finanziare senza tale esenzione. Si mira piuttosto a promuovere le azioni collettive di fascia media, tanto più che in questo ambito vi sono i maggiori vantaggi sotto il profilo dell'economia processuale. D'altra parte, a partire da un valore litigioso di 500 000 franchi occorre partire dal presupposto che anche le associazioni e altre organizzazioni intenzionate a proporre azione avrebbero la possibilità di finanziare il processo e potrebbero farvi ricorso, di modo che la problematica delle spese perderebbe importanza;

– un'esenzione dalle spese per le associazioni e altre organizzazioni attrici secondo gli articoli 89 e 89a CPC presuppone che l'azione collettiva appaia più idonea delle azioni individuali per ottenere l'attuazione del diritto. L'esigenza che l'attuazione collettiva del diritto mediante azione collettiva – in inglese si parla di superiority – sia più idonea dell'attuazione individuale garantisce che le azioni collettive siano esentate dalle spese soltanto se appaiono ragionevoli e vantaggiose anche nel singolo caso. Tale non sarebbe ad esempio il caso se soltanto un ristretto numero di persone fosse interessato o se un'azione collettiva non apparisse adeguata in un dato caso per carente uniformità delle diverse pretese degli appartenenti al gruppo di persone.

Secondo i principi generali e l'articolo 116 CPC, i Cantoni sono liberi di prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie specificatamente per le azioni collettive.