Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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capoverso 1 CPC. La domanda concreta di assunzione di prove a titolo cautelare non deve apparire priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC); in proposito si rimanda anche alla prassi in materia di gratuito patrocinio per le misure cautelari e supercautelari.
Art. 125 lett. b
Secondo il vigente articolo 125 lettera b CPC, per semplificare il processo, il giudice può segnatamente ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni. A fini di economia procedurale deve così essere possibile disgiungere le azioni presentate congiuntamente presso un giudice nei casi di cumulo oggetto o soggettivo di azioni (=litisconsorzio).
Nei casi di danni di massa (cfr. in proposito n. 1.3.3 più sopra), in cui per far valere collettivamente il diritto mediante tutela dei diritti individuali le azioni sono cumulate dinanzi a un giudice competente, nella situazione giuridica attuale vi è il diritto di separare anche le azioni congiunte, tanto più che spesso il giudice competente ritiene opportuno farlo per motivi di economia processuale. Per evitare tali disgiunzioni di azioni presentate congiuntamente e ottenere, nei casi di danni di massa, una decisione comune su un gran numero di pretese uguali o simili, in futuro la disgiunzione deve in linea di massima essere possibile soltanto se non complica la decisione e quindi l'esecuzione delle pretese derivanti da danni di massa. Secondo il Consiglio federale sono quindi migliorate le condizioni quadro per permettere in futuro di far valere collettivamente le pretese derivanti da danni di massa proprio mediante cumulo di azioni in modo più semplice.
Art. 127 cpv. 1
La disposizione prevede la possibilità di disporre la rimessione a un altro giudice di azioni materialmente connesse soprattutto per motivi di economia processuale. La condizione è che siano pendenti (almeno) due procedure materialmente connesse. Se tale è il caso un giudice successivamente adito può ordinare la rimessione della causa al giudice primo adito se quest'ultimo l'accetta. Nel diritto vigente, la possibilità di rimessione è limitata dal fatto che è possibile soltanto la rimessione al primo giudice adito da parte del giudice adito successivamente ed è sempre necessario il consenso del giudice a cui viene rimessa la causa.
Proprio in caso di danni di massa (cfr. in proposito anche n. 1.3.3 più sopra) la possibilità di rimessione assume particolare rilievo se più danneggiati intendono far valere i loro diritti in procedure individuali e in un primo momento presentano azioni dinanzi a giudici diversi. Anche in altri casi possono esservi buoni motivi per concentrare numerose procedure relative ad azioni materialmente connesse presso un giudice, che non deve essere il primo adito. Pertanto il Consiglio federale propone di adeguare le possibilità di rimessione in due punti:
– secondo la revisione, la rimessione di azioni proposte dinanzi a giudici diversi e materialmente connesse deve essere possibile in tutte le direzioni: secondo la proposta le procedure connesse non devono poter essere rimesse soltanto al primo giudice adito, ma devono anche poter essere concentrate presso un giudice adito in un secondo tempo. La competenza del giudice «ri-