Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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cevente» è condizione della rimessione; su tale competenza esso deve rimanere il solo competente a decidere;

– per agevolare queste rimessioni, la concentrazione di procedure connesse presso un giudice deve poter essere rifiutata soltanto per motivi materiali. L'esigenza del consenso prevista nel diritto vigente deve essere precisata in questo senso. Nel contempo deve essere espressamente previsto uno scambio di opinioni tra i giudici interessati (cfr. anche art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LTF).

Art. 143 cpv. 1bis

L'articolo 143 CPC disciplina il rispetto dei termini. Nel quadro dei lavori relativi all’esame della praticabilità del CPC, è emerso che mancano normative sul trattamento degli atti scritti pervenuti a un giudice incompetente e sul rispetto dei termini. In questo il CPC si distingue da altre leggi di procedura della Confederazione che contengono regolamenti in materia, segnatamente la LTF (art. 48 cpv. 3), il codice di procedura penale146 (CPP; art. 91 cpv. 4), la legge federale del 6 ottobre 2000147 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; art. 39 cpv. 2) o la legge federale dell’11 aprile 1889148 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; art. 32 cpv. 2). Per migliorare ulteriormente la praticabilità del CPC il Consiglio federale propone pertanto da una parte di creare una nuova disposizione sulla rimessione del processo in caso di incompetenza (cfr. art. 60a AP-CPC e relativi commenti) e dall'altra un nuovo disciplinamento del rispetto dei termini per quanto riguarda gli atti sottoposti a un giudice manifestamente incompetente (art. 143 cpv. 1bis AP-CPC).

Il nuovo capoverso 1bisintende regolare il rispetto dei termini per gli atti pervenuti per errore a un giudice svizzero manifestamente incompetente; secondo la nuova disposizione di legge, tali atti sono considerati tempestivi se sono pervenuti entro il termine. In questi casi il giudice ha un obbligo di trasmettere senza indugio gli atti scritti al giudice competente. In futuro, ciò deve valere anche nel campo d'applicazione del CPC non soltanto nel caso della presentazione erronea tempestiva dell'appello o del ricorso al iudex a quo (= giudice della decisione di prima istanza) invece che al iudex ad quem (=giudice del mezzo d'impugnazione)149 ma in generale in caso di invio erroneo a un giudice incompetente in Svizzera.

Art. 149

Secondo il testo vigente della presente disposizione il giudice decide definitivamente su una domanda di restituzione di un termine o di citazione a una nuova udienza. Sono quindi esclusi i mezzi d'impugnazione, in particolare contro la decisione di rifiuto di una domanda di restituzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il testo di legge deve tuttavia essere relativizzato: l'esclusione di qualsiasi impugnazione della decisione di restituzione non può essere imposta alla parte

146 RS 312

147 RS 830.1

148 RS 281.1

149 DTF 140 III 636 consid. 2–4