Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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morosa, se il rifiuto della restituzione ha per conseguenza la perdita definitiva di un'azione o della possibilità di far valere un diritto150.

La legge deve precisare questo punto, perché riguarda i mezzi d'impugnazione e ha conseguenze dirette sui diritti processuali delle singole parti del processo. La precisazione del testo di legge è quindi legittima e migliora il CPC. Il Consiglio federale propone pertanto di completare la disposizione vigente nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale: la decisione su una domanda di restituzione è definitiva, eccetto che il rifiuto della restituzione abbia per conseguenza la perdita definitiva di un'azione o della possibilità di far valere un diritto e ne risulti quindi un pregiudizio giuridico definitivo. In questi casi la decisione può essere impugnata se possibile con appello, altrimenti con un reclamo151.

Art. 160a Eccezione per i servizi giuridici delle imprese

Nel diritto svizzero la questione circa l'esistenza e la portata del diritto al segreto e del diritto di rifiutare di collaborare dei giuristi delle imprese – ovvero delle persone con una formazione di giurista che forniscono servizi giuridici per un'impresa nell'ambito di un rapporto di lavoro – è da lungo tempo oggetto di discussioni giuridiche e politiche e, tra l'altro, di numerosi interventi politici152. Secondo il diritto vigente, soltanto gli avvocati sono assoggettati agli speciali obblighi penali al segreto (cfr. art. 321 CP153) e hanno gli speciali diritti di rifiutare di collaborare che ne derivano (art. 163 cpv. 1 lett. b e art. 166 cpv. 1 lett. b CP nonché art. 160 cpv. 1 lett. b CPC)154.

In questo contesto è stata depositata l'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa» alla quale è stato dato seguito155. L’iniziativa chiede l'adozione di un nuovo articolo 160a CPC che istituisca un diritto dei giuristi d'impresa di rifiutare di collaborare nei processi civili. Si vuole creare una normativa analoga alle norme straniere in materia, per evitare che le imprese svizzere siano svantaggiate nelle procedure straniere. Secondo il Consiglio federale questa proposta, che mira a integrare il CPC con un nuovo articolo 160a (già formulato), va messa in consultazione con il presente avamprogetto perché è collegata a quest’ultimo da un nesso materiale diretto; il Consiglio federale sottopone pertanto questa proposta alla discussione senza modificarla.

150 DTF 139 III 478 consid. 1 e 6 nonché TF sentenza 4A_260/2016 del 5 agosto 2016, consid. 1.1 e sentenza 5A_964/2014 del 2 aprile 2015, consid. 2.3.

151 Cfr. BARBARA MERZ, Art. 149 N 8, in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016; ADRIAN STAEHELIN, Art. 149 N 4, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

152 Cfr. soltanto Mo. CAG-N 07.3281 «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti» e infine Po. CAG-S 16.3263 «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa».

153 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0

154 Cfr. 07.3281 Mo. CAG-N «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti»; 15.409 Iv.Pa. Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa»; 16.3263 Po. CAG-S «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa».

155 15.409 Iv.Pa. Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa».