Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Con il nuovo articolo 160a AP-CPC la revisione mira a creare un'eccezione particolare all'obbligo generale di collaborare di cui all'articolo 160 CPC per i servizi giuridici delle imprese:

– secondo il capoverso 1 frase introduttiva l'eccezione dall'obbligo generale di collaborare vale sia per le parti in un procedimento civile sia per i terzi. Se una delle parti è una persona giuridica, l'eccezione vale per i suoi organi (di fatto) che sono trattati come una parte nella procedura probatoria (cfr. art. 159 CPC), perché per i responsabili degli organi valgono i medesimi obblighi di collaborare e diritti di rifiutare di farlo che per le parti al processo156;

– l'eccezione è limitata all'attività dei servizi giuridici interni delle imprese; e soltanto in questo quadro le persone interessate saranno liberate dall'obbligo di collaborare (cpv. 1 frase introduttiva). Nel contempo, secondo la lettera a l'attività deve essere un'attività professionale specifica dell'avvocato. Ci si ricollega così alla condizione usuale del segreto professionale dell'avvocato, secondo la quale questi se ne può avvalere soltanto nel quadro dell’attività specifica alla sua professione. Quest’attività va distinta ad esempio dalle attività private, politiche o sociali di un avvocato, ma anche dalle attività prevalentemente commerciali come la gestione di patrimoni o gli investimenti di fondi, salvo che non siano correlate con l’attività di un avvocato157;

– in seguito è richiesto che il servizio giuridico d'impresa per le cui attività professionali specifiche può essere chiesta un'eccezione all'obbligo di collaborare deve essere posto sotto la direzione di una persona che dispone di una patente cantonale di avvocato o che nel suo Stato di origine adempie i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato (lett. b). Almeno la direzione del servizio giuridico interno d'impresa deve quindi disporre delle qualifiche specifiche di un avvocato. Questo criterio garantisce e assicura una certa qualità professionale di tale servizio giuridico che deve in particolare conoscere e riconoscere le specificità del settore in cui opera;

– secondo il capoverso 2, la presente eccezione dall'obbligo generale di collaborare comprende, anche i documenti della corrispondenza di un servizio giuridico interno d'impresa, come avviene per la corrispondenza degli avvocati secondo l'articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC. In questo contesto è irrilevante se i documenti si trovano nel dominio del servizio giuridico d'impresa o no.

In considerazione della lunga genesi dell'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder e in particolare delle numerose proposte, già discusse e valutate in dettaglio ma poi complessivamente respinte158, di istituire una protezione del segreto dei giuristi d'impresa, il Consiglio federale ritiene che la presente proposta di istituire un diritto

156 Cfr. il messaggio CPC, pag. 6687 seg.; FRANZ HASENBÖHLER, Art. 159 N 22, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

157 Cfr. DTF 120 Ib 112 consid. 4; DTF 112 Ib 606;

158 Cfr. l’avamprogetto di legge federale sui giuristi d'impresa e relativo rapporto esplicativo dell'aprile 2009 e l’avamprogetto di legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera (LCTS) e il relativo rapporto esplicativo del febbraio 2013.