Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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con la revisione180. Questa impugnazione appare tuttavia poco adeguata, tanto più che la revisione non è un'impugnazione devolutiva e che la decisione di stralcio in quanto atto dichiarativo non può effettivamente essere un oggetto da impugnare con revisione181.

Il Consiglio federale propone di migliorare la situazione prevedendo espressamente la possibilità di interporre un reclamo contro la decisione di stralcio in un nuovo capoverso 4. Transazione, acquiescenza o desistenza continuano a non poter essere impugnati, salvo con una revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), ma la decisione di stralcio presa da un giudice deve in generale poter essere impugnata con un reclamo. Si tratta di far valere vizi che hanno per conseguenza la nullità del surrogato di decisione e quindi anche della decisione di stralcio; soltanto in questi casi è possibile impugnare con reclamo la decisione di stralcio. Il carattere puramente dichiarativo della decisione di stralcio rimane immutato.

Art. 243 cpv. 3

L'articolo 243 stabilisce il campo d'applicazione della procedura semplificata che è caratterizzata da un forte accento sulla direzione materiale del processo, in particolare su un rafforzamento dell'interpello, su una minora rigidità formale e sulla priorità dell'oralità, il che consente di portare a termine più rapidamente il processo182. Secondo l'articolo 243 capoverso 3 CPC la procedura semplificata non si applica alle controversie di cui agli articoli 5, 6 e 8 CPC dinanzi all'istanza cantonale unica e o al tribunale commerciale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la normativa sul tipo di procedura prevale su quella relativa alla competenza per materia del tribunale commerciale: ciò significa che la procedura prevista dall'articolo 243 capoverso 1 e 2 CPC è sempre la procedura semplificata anche allorquando i requisiti dell'articolo 6 CPC fanno propendere per il tribunale commerciale. Se a una controversia secondo l'articolo 243 capoverso 1 o 2 CPC si applica la procedura semplificata, il tribunale commerciale non è competente. In fin dei conti ciò significa che i tribunali ordinari sono competenti per la procedura semplificata183.

Questa prassi che è logica e si iscrive nella funzione ausiliare del diritto processuale deve risultare direttamente dal testo di legge: a tal fine l'articolo 6 CPC sarà completato con un nuovo capoverso 7 secondo cui la competenza del tribunale commerciale è esclusa per le controversie che vanno giudicate secondo la procedura semplificata (cfr. in proposito i commenti all'art. 6 AP-CPC). La disposizione di cui all'articolo 243 capoverso 3 CPC sarà adeguata di conseguenza escludendo in futuro l'applicazione della procedura semplificata soltanto per le controversie dinanzi all'autorità cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8. La competenza dei tribunali commerciali

180 DTF 139 III 133 consid. 1.2; ANDREAS BAECKERT/ROBERT WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), ZZZ 2014/2015, pag. 15 segg., 23.

181 ANDREAS BAECKERT/ROBERT WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), ZZZ 2014/2015, pag. 15 segg., 23.

182 Cfr. in proposito p. es. CHRISTIAN FRAEFEL, Art. 243 N 2, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.

183 DTF 143 III 137 consid. 2; 139 III 457 consid. 4