Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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l'articolo 352a segg. AP-CPC non deve essere influenzata, pregiudicata o addirittura sabotata da procedimenti individuali (o azioni collettive) pendenti.

Pertanto il capoverso 1 prevede che tutti i procedimenti che hanno per oggetto la medesima violazione del diritto alla base della transazione di gruppo siano sospesi per legge con la promozione della richiesta di approvazione. Ciò vale per sia per le azioni individuali di uno o più interessati sia per le azioni collettive secondo l'articolo 89 e 89a AP-CPC.

Il capoverso 2 disciplina la ripresa del procedimento sospeso. Ciò avviene su richiesta di una delle due arti e sostanzialmente in due casi: da un lato un procedimento può essere ripreso se la procedura della transazione di gruppo non ha più alcun influsso sulla procedura sospesa, vale a dire se una parte ha dichiarato la propria uscita dalla transazione di gruppo o se quest’ultima non è stata approvata dal tribunale. Nel primo la caso la ripresa del procedimento può riguardare soltanto singole azioni di più azioni promosse congiuntamente da più interessati come litisconsorzio facoltativo. Il procedimento sospeso deve essere ripreso e continuato. Del resto un procedimento sospeso deve essere ripreso d'ufficio secondo le regole generali, segnatamente se grazie alla transazione di gruppo può essere terminato senza decisione, nella misura in cui vi è stata una transazione, un'acquiescenza o un ritiro oppure se può essere stralciato perché privo di oggetto.

Nel secondo caso, in virtù dell'articolo 126 CPC, il giudice competente può ordinare la sospensione di un simile procedimento anche in un momento anteriore, su richiesta di una delle parti e nella misura in cui sia opportuna.

Art. 352f Approvazione

La disposizione regola le condizioni e gli effetti di una decisione giudiziaria di approvazione di una transazione di gruppo. Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–f rivestono un’importanza centrale: il giudice competente deve essere convinto che siano adempiute per poter approvare una transazione di gruppo, la quale dispiegherà poi tutti i suoi effetti. I controlli e la verifica giudiziari di queste condizioni garantiscono in particolare l'adeguatezza formale e materiale della transazione di gruppo che permette di dichiararla vincolante per tutti gli interessati – fatti salvi i casi di uscita. Le disposizioni dei capoversi 2–4 regolano gli effetti specifici della decisione di approvazione.

Le condizioni necessarie per l'approvazione di una transazione di gruppo che il competente tribunale cantonale superiore competente deve esaminare d'ufficio sono:

– adempimento delle condizioni formali e materiali della transazione di gruppo e della richiesta di approvazione (lett. a): l’approvazione entra in linea di conto soltanto se una transazione di gruppo sottoposta dalle parti al tribunale competente e la richiesta di approvazione soddisfano le condizioni di cui agli articoli 352b e 352c AP-CPC;

– adeguatezza dell'indennizzo convenuto (lett. b): alcune persone si impegnano a prestare agli interessati l'indennizzo convenuto per la violazione loro rimproverata; tale indennizzo deve essere adeguato alla violazione del dirit-