Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo
di gruppo è approvata e dichiarata vincolante, ogni interessato ha la possibilità di uscirne (opt out); quindi, nonostante abbia un effetto fondamentalmente collettivo e rappresentativo, la transazione di gruppo ha soltanto un effetto limitato e indiretto sullo statuto giuridico degli interessati che non si avvalgono del diritto di uscita.
La condizione necessaria per l'esercizio del diritto di uscita, che spetta imperativamente a tutti gli interessati, è che siano informati sull'oggetto, il contenuto e l'effetto della decisione di approvazione e della transazione di gruppo. Secondo il capoverso 3, approvando la transazione di gruppo, il tribunale cantonale superiore competente incarica le parti di informare adeguatamente gli interessati, in particolare in merito al loro diritto di uscita secondo l'articolo 352g AP-CPC. In modo analogo all'informazione sul dibattimento pubblico nella procedura di approvazione (cfr. i commenti dell'art. 352d capoverso 2 AP-CPC), le parti devono informare tutti gli interessati noti secondo l'articolo 352c capoverso 2 lettera c sulla decisione di approvazione e sulla possibilità di uscita. Nel contempo, tutti gli interessati devono ricevere informazioni generali sulla decisione di approvazione e la possibilità di uscita mediante un'adeguata comunicazione al pubblico. In entrambi i casi l'informazione deve essere particolarmente chiara e precisa in merito al termine entro il quale va dichiarata l'uscita e la persona o il servizio a cui va dichiarata. A tal fine i mezzi di comunicazione elettronica moderni (social media, Internet) prenderanno verosimilmente il sopravvento sui canali di informazione tradizionali (comunicazioni sui grandi quotidiani e su altre pubblicazioni), sono considerati prioritari. Anche a tale riguardo il tribunale può derogare alla richiesta delle parti a favore degli interessati.
Se il tribunale competente non approva la transazione di gruppo, il capoverso 4 prevede che debbano esserne adeguatamente informati soltanto gli interessati noti di cui all'articolo 352c capoverso 2 lettera c AP-CPC. Dopo essere stati informati sul dibattimento pubblico (cfr. art. 352d cpv. 2 AP-CPC) devono quindi essere informati anche sulla non approvazione della transazione di gruppo, per poter poi decidere se e come vogliono esercitare le loro pretese a titolo individuale.
Art. 352g Uscita
Secondo il capoverso 1 ogni interessato dalla transazione di gruppo ha diritto di dichiarare la propria uscita dal gruppo delle persone vincolate dalla transazione medesima (opt out). L'uscita deve essere dichiarata al rappresentante chiaramente designato nella transazione di gruppo. La possibilità di uscire da una transazione di gruppo con una dichiarazione individuale tiene conto della tutela giurisdizionale dell'individuo e della libera disposizione, nella misura in nessun interessato deve essere assoggettato agli effetti di una transazione di gruppo contro la sua esplicita volontà e limitato o leso nelle sue pretese individuali. Se un interessato dichiara in modo efficace la propria uscita dalla transazione di gruppo, non sarà toccato in alcun modo dalla transazione (cpv. 4): potrà far valere tutte le pretese e i diritti nei confronti delle persone a cui rimprovera la violazione del diritto ed esercitare o portare avanti i propri diritti mediante un'azione individuale, ma anche mediante una transazione individuale (cfr. per questo caso l'art. 352e capoverso 2 AP-CPC nonché l'art. 135 n. 4 AP-CO sulla prescrizione).