Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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to, nonché alla natura e alla gravità del danno subito e alla procedura per far valere, stabilire, garantire e versare gli indennizzi;

– designazione di un'istanza indipendente che determina gli indennizzi per gli interessati, nella misura in cui non siano stabiliti direttamente nella transazione di gruppo (lett. c; cfr. in proposito anche i commenti all'art. 352k);

– dimensione sufficiente del gruppo (lett. d): la transazione di gruppo è presa in considerazione soltanto se un numero considerevole di persone è interessato dalla violazione del diritto rimproverata. Altrimenti, la liquidazione collettiva mediante transazione di gruppo non è giustificata a causa del suo onere e degli effetti che necessariamente ha sulla protezione dei diritti individuali. Il Consiglio federale rinuncia quindi di proposito a fissare nella legge il numero minimo di interessati, lasciando alla giurisprudenza e alla prassi il compito di determinarlo nel singolo caso. Per motivi pratici una transazione di gruppo dovrebbe essere presa in considerazione soltanto a partire da un minio di 100 interessati, fermo restando che va tenuto conto anche del tipo, della portata e dell'importanza della violazione del diritto, nonché dell'indennizzo convenuto. In tale contesto occorre prestare attenzione anche alla possibilità di convenire nella transazione di gruppo che ogni parte può revocarla se una determinata quota di interessati dichiara la propria uscita (cfr. art. 352h AP-CPC);

– rappresentatività dell'organizzazione (lett. e): il tribunale deve esaminare se l'organizzazione che ha concluso la transazione di gruppo con la o le persone a cui è rimproverata una violazione del diritto non è soltanto legittimata a proporre l'azione collettiva secondo l’articolo 89 AP-CPC, ma è anche idonea a rappresentare gli interessati dalla transazione di gruppo. A questo riguardo vi è una condizione aggiuntiva rispetto all'azione collettiva di cui all’articolo89 AP-CPC;

– tutela degli interessi degli interessati (lett. f): il tribunale deve infine esaminare finalmente a titolo principale con una valutazione generale se gli interessi delle persone interessate dalla transazione di gruppo sono globalmente tutelati e quindi garantiti in modo adeguato. Oltre alle esigenze specifiche, a questo proposito va tenuto conto in generale anche dell'efficienza e delle spese dell'attuazione collettiva del diritto: l'approvazione è concessa se il tribunale è persuaso che, per gli interessati, l'attuazione collettiva del diritto mediante transazione di gruppo sia più vantaggiosa dell'attuazione individuale.

Il capoverso 2 disciplina l'effetto collettivo della transazione di gruppo: con la sua approvazione definitiva essa diviene efficace per tutte le persone interessate dalla pretesa violazione del diritto. La transazione di gruppo ha gli effetti di una decisione definitiva per tutti gli interessati: vale quindi anche come titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'articolo 80 LEF, se adempie le ulteriori condizioni e in particolare se l'indennizzo degli interessati è sufficientemente definito o definibile (cfr. art. 352k cpv. 1 AP-CPC per i casi in cui l'indennizzo è calcolato dall'istanza indipendente). La transazione di gruppo ha questo effetto soltanto se un interessato non dichiara efficacemente la sua uscita secondo l'articolo 352g AP-CPC. Anche se la transazione