Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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L'uscita deve in linea di massima essere dichiarata entro un termine fissato dal tribunale (cpv. 2). Il termine deve essere di almeno tre mesi dal momento della decisione di approvazione. In alternativa alla forma scritta, le parti possono convenire di utilizzare un modulo d'uscita che pubblicano mettendolo a disposizione degli interessati. Un interessato può dichiarare validamente l'uscita dopo la scadenza del termine di uscita se, immediatamente dopo averne preso atto, prova al rappresentante designato che finora non aveva potuto esserne a conoscenza (cpv. 3).
Art. 352h Revoca
L'obiettivo e lo scopo di una transazione di gruppo in quanto strumento di tutela giurisdizionale collettiva è che il maggior numero possibile di persone interessate dalla violazione del diritto rimproverata, possano effettivamente beneficiare degli effetti della transazione di gruppo. Soltanto a questa condizione una transazione di gruppo appare opportuna e interessante sotto il profilo economico e processuale anche per le persone a cui si rimprovera di aver violato il diritto, perché consente di evitare un gran numero di controversie e processi individuali. Se molti interessati dichiarano la propria uscita dalla transazione di gruppo, la sua efficacia collettiva è messa in pericolo, almeno dal punto di vista delle parti alla transazione di gruppo. Viceversa, può essere nell’interesse dell’associazione o di un’altra organizzazione rappresentante revocare una transazione di gruppo a partire da una determinata quota di uscite, perché può trattarsi di un indizio che gli interessati non sono soddisfatti e non si sentono adeguatamente rappresentati.
Pertanto la disposizione prevede che le parti di una transazione di gruppo possano convenire che ciascuna di esse ha diritto di revocare la transazione di gruppo approvata dal tribunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per dichiarare l'uscita se viene raggiunta una quota di dichiarazioni d'uscita stabilita nella transazione di gruppo, fermo restando che anche tale quota è sottoposta all'approvazione del tribunale.
Se le parti hanno l'hanno convenuta, la revoca deve essere dichiarata al tribunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine d'uscita, a condizione che sia stata raggiunta la quota di uscite convenuta (cpv. 2).
La parte che revoca la transazione deve informarne oltre al tribunale tutti gli interessati noti secondo l'articolo 352c capoverso 2 lettera c AP-CPC (cpv. 3). In conseguenza della revoca, gli interessati si trovano nella situazione giuridica in cui si sarebbero trovati se la transazione di gruppo non fosse stata conclusa o non fosse stata approvata dal tribunale.
Art. 352i Impugnazione
Viste le particolarità della transazione di gruppo e della procedura per approvarla, anche le impugnazioni devono essere oggetto di un disciplinamento particolare. Avendo effetto collettivo, la transazione di gruppo, una volta approvata dal tribunale competente, non deve più essere messa in discussione non solo dalle parti ma da nessuno degli interessati. Va quindi esclusa qualsiasi impugnazione della transazione di gruppo o della decisione di approvazione del tribunale competente (cpv. 1). Gli interessati dalla pretesa violazione del diritto che non sono d'accordo con la transa-