Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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zione di gruppo o con la decisione di approvazione, possono tutelare i loro diritti mediante l'uscita di cui all'articolo 352g AP-CPC. Inoltre, diversamente da una transazione ordinaria secondo l'articolo 241 CPC, a causa dell'effetto collettivo della decisione di approvazione e nell'interesse della certezza del diritto, deve essere esclusa anche la revisione della decisione di approvazione, perché il tribunale, prima di approvare la transazione, compie un esame materiale approfondito.
Occorre distinguere il caso in cui la transazione di gruppo non è approvata dal tribunale competente e quindi non acquisisce efficacia. Soltanto in questo caso, le parti della transazione di gruppo possono, secondo il capoverso 2, impugnare la decisione di non approvazione. L'impugnazione di questa decisione di un tribunale cantonale superiore avviene con ricorso in materia civile al Tribunale federale. La procedura è retta dalle disposizioni della legge sul Tribunale federale (LTF).
Art. 352j Adempimento
La presente disposizione contiene regole sull'adempimento di una transazione di gruppo che valgono a prescindere dalle disposizioni della transazione medesima.
Il capoverso 1 stabilisce che le parti della transazione di gruppo, dopo la scadenza del termine di uscita, possono chiederne l'adempimento. Sono in particolare le organizzazioni rappresentanti a poter chiedere l'adempimento anche riguardo ai singoli indennizzi destinati agli interessati.
Con la decisione di approvazione del tribunale tutti gli interessati divengono in via di principio parti della transazione di gruppo, nella misura in cui beneficiano degli effetti giuridici della transazione, segnatamente perché possono far valere pretese di risarcimento individuali. Pertanto ogni interessato può chiedere l'adempimento dal momento della notificazione della decisione di approvazione, ma soltanto per quanto riguarda le pretese riconosciutegli dalla transazione di gruppo e soltanto se non ha dichiarato l'uscita secondo l'articolo 352g capoverso 3 AP-CPC. Tuttavia, se un interessato chiede l’adempimento, non potrà più uscire dal gruppo (cpv. 2).
Inoltre, il capoverso 3 stabilisce che il tribunale che ha approvato la transazione di gruppo è esclusivamente competente per le controversie tra le parti sull'adempimento, nella misura in cui le parti non abbiano convenuto altrimenti nella transazione medesima. In questo modo queste controversie sono concentrate presso il tribunale che ha approvato la transazione di gruppo che è il più idoneo a decidere in modo efficace in merito a tali controversie. Occorre distinguere le controversie sull'adempimento dalle eventuali controversie sulla pretesa di indennizzo di un singolo interessato (cfr. in proposito anche art. 352k cpv. 2 AP-CPC).
Art. 352k Indennizzo
Oltre alla disposizione generale dell'articolo 352j AP-CPC sull'adempimento, l'articolo 352k AP-CPC contiene norme sull'indennizzo secondo la transazione di gruppo.
Il capoverso 1 contiene una regola particolare per il caso in cui la transazione di gruppo dia a un determinato servizio la facoltà di decidere sull'importo dell'indennizzo per i singoli interessati. Tale sarà in particolare il caso delle transazioni di