Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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gruppo che riguardano un gran numero di persone e in cui gli indennizzi che devono corrispondere le persone a cui si rimprovera di aver violato il diritto sono determinati da diversi fattori e circostanze. In questo caso le decisioni dell'istanza designata sono in linea di massima vincolanti per gli interessati e non possono essere impugnate, fatto salvo il capoverso 2 (cfr. in proposito anche i commenti dell'art. 352j cpv. 3 AP-CPC). Il carattere definitivo di tali decisioni si giustifica perché la transazione di gruppo approvata in questo caso regola precisamente il calcolo e la procedura dell'indennizzo ed è quindi stato tenuto conto degli interessi degli interessati, in particolare anche nell'ambito della procedura di approvazione. In considerazione del loro carattere vincolante e definitivo, queste decisioni sono equiparate a titoli di rigetto definitivo secondo l'articolo 80 LEF.

Il capoverso 2 prevede la possibilità, a titolo eccezionale, di impugnare le decisioni di fissazione degli indennizzi da parte dell'istanza indipendente; in questi casi l'interessato è eccezionalmente legittimato a presentare reclamo. Il reclamo è sottoposto a condizioni molto restrittive e deve essere presentato al tribunale che ha approvato la transazione di gruppo entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza indipendente (frase introduttiva). Quanto al contenuto, i motivi del reclamo, in deroga all'articolo 320 CPC, sono limitati ed esaustivi: il reclamo è ammissibile unicamente se l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto (lett. a), se l'indennizzo è manifestamente sproporzionato (lett. b), se vi è una manifesta violazione della transazione di gruppo (lett. c) e se è stato violato il diritto di essere sentito (lett. d). Il reclamo va presentato al tribunale che ha approvato la transazione di gruppo, il quale è nella posizione più idonea per esaminare eccezionalmente le decisioni di indennizzo dell'istanza indipendente, poiché il contenuto della transazione di gruppo gli è già familiare. Questa ristretta possibilità di impugnazione e reclamo tutela i diritti dell'interessato nei confronti delle decisioni dell'istanza indipendente e anche i requisiti dello Stato di diritto. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 319–327 CPC.

Ai fini di un adempimento rapido di una transazione di gruppo, il capoverso 3 prevede che le parti possono convenire nella transazione che la pretesa di indennizzo dell'interessato vincolato si estingue dopo tre anni, se l'interessato non ha chiesto l'adempimento entro tale termine secondo l'articolo 352j capoverso 2 AP-CPC. Questo termine decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della sua pretesa di indennizzo. Il tribunale competente deve decidere con un esame di adeguatezza se una tale normativa sulla perenzione è adeguata nel singolo caso. Essa può in particolare apparire giustificata se è prevista un'istanza particolare per la liquidazione e l'adempimento che viene poi soppressa alla scadenza di tale termine. In considerazione del suo effetto incisivo, una tale normativa può essere approvata soltanto con moderazione.

Il capoverso 4 disciplina il caso in cui le parti della transazione di gruppo hanno pattuito una somma totale di indennizzi insufficiente, che non permette alle persone a cui si rimprovera di aver violato il diritto di indennizzare tutti gli interessati. In questo caso, i singoli indennizzi sono ridotti proporzionalmente, a meno che non siano già stati pagati o sia stato pattuito altrimenti. Inoltre, se vi sono indizi che lasciano supporre che non potranno essere interamente pagati tutti gli indennizzi, sarà possibile rifiutare provvisoriamente il versamento o ridurre l’importo.