Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Per questi motivi, l’articolo 372 capoverso 2 CPC va soppresso senza che sia necessario sostituirlo, così da eliminare la contraddizione summenzionata e chiarire la situazione giuridica: un tribunale arbitrale nazionale non dovrà più sospendere automaticamente la propria procedura finché un tribunale statale non si sia pronunciato in Svizzera sulla «manifesta nullità» del patto d’arbitrato. Potrà statuire immediatamente sulla propria competenza in maniera definitiva e se del caso proseguire la procedura d’arbitrato. La procedura per le autorità giudiziarie svizzere resterà immutata, poiché l’articolo 61 CPC non è modificato.

Art. 400 cpv. 2bis

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 CPC le decisioni sono rese accessibili al pubblico; ciò contribuisce al controllo (democratico) della giustizia da parte del pubblico e a una maggiore trasparenza214. Oggi questa pubblicità viene spesso tradotta nella pubblicazione elettronica in Internet, il che comporta notevoli vantaggi anche in termini di costi e agevola considerevolmente l’accessibilità delle decisioni. Nella prassi questi vantaggi vengono in parte annullati o perlomeno ridotti, visto che il paesaggio svizzero della pubblicazione elettronica è molto eterogeneo: vengono usati diversi formati, le decisioni di principio di un anno intero sono pubblicate in blocco in un file unico e a volte le decisioni sono pubblicate in banche dati particolari. Queste differenze complicano in particolare la reperibilità e la ricerca delle decisioni, come lo dimostra il fatto che spesso i motori di ricerca d’uso comune come «Google» non riescono a trovarle o danno risultati sbagliati. È tuttavia nell’interesse comune ridurre per quanto possibile le limitazioni all’accesso alle decisioni pubblicate elettronicamente ed eliminare (con un dispendio verosimilmente minimo) le barriere inutili. A tal fine tuttavia è necessario introdurre regole e prescrizioni uniformi in tutta la Svizzera sull’accesso alle decisioni, sui formati e i metadati da usare. Non è chiaro se il vigente articolo 400 capoverso 1 CPC, che dà facoltà al Consiglio federale di emanare disposizioni d’esecuzione, gli permetta di regolare questi punti. Per questo motivo è introdotto un nuovo capoverso 2bisdell’articolo 400 CPC che fissa i principi dell’esecuzione del CPC; la nuova disposizione autorizzerà il Consiglio federale ad emanare le disposizioni esecutive corrispondenti in questo ambito.

Art. 401a Statistica e numero di casi

I lavori preparatori relativi alle statistiche e il numero di casi hanno mostrato chiaramente che ad oggi in Svizzera non esiste una vera e propria statistica sulla procedura civile e che mancano un gran numero di cifre e statistiche importanti per la comprensione della pratica del CPC (cfr. al riguardo nel dettaglio il n. 1.3.9 più sopra). La Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ), un organo specializzato del Consiglio d’Europa215, raccoglie dati sul funzionamento della giustizia e quindi anche sul diritto processuale civile. Ora, gli unici dati disponibili

214 Cfr. DTF 137 I 16 consid. 2.2

215 Per ulteriori informazioni si veda anche: http://www.europewatchdog.info/instrumente/fachgremien/effizienz-der-justiz-cepej/ (disponibile in tedesco e inglese).