Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

su scala svizzera continuano ad essere frammentari e limitatamente significativi. Questa situazione è in contrasto con quella di alcuni Paesi limitrofi, si pensi ad esempio alla Germania o all’Austria216. Informazioni affidabili sulle realtà determinanti del diritto sono imprescindibili per adeguare e rivedere le leggi217. Si tratta in fin dei conti di assicurare l’efficacia del CPC nel lungo termine.

Per questo motivo il CPC sarà integrato con una base legale per l’allestimento di basi statistiche e il rilevamento dei numeri di casi di procedure civili. È chiaro che si tratta di un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dei giudici (giudici cantonali e Tribunale federale). Soltanto attraverso la cooperazione di queste autorità sarà possibile allestire statistiche e rilevare il numero di casi in maniera uniforme permettendo paragoni su scala svizzera e sul lungo termine. Questo obiettivo è peraltro anche nell’interesse della Confederazione, dei Cantoni e dei giudici direttamente interessati e, in ultima istanza, anche della società e del pubblico.

Secondo il capoverso 1 la Confederazione e i Cantoni si adoperano insieme ai giudici affinché vi siano sufficienti basi statistiche sui numeri di casi e sugli indicatori relativi all’applicazione della legge, in particolare sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi delle procedure davanti ai giudici e alle autorità di conciliazione. Questo mandato è rivolto alla Confederazione, ai Cantoni e ai giudici e potrà essere adempito in maniera efficace soltanto con la collaborazione di questi attori per evidenti ragioni di competenze e di risorse. Saranno raccolti e trattati i dati e le cifre indispensabili e determinanti per il funzionamento e la comprensione del CPC, ovvero, in primo luogo i dati e le cifre relativi al numero di procedure in entrata ed evase, classificate secondo il tipo di procedura e l’ambito del diritto e in secondo luogo, i dati relativi alla durata e ai costi delle procedure civili, ovvero alla giurisdizione civile in generale. Viceversa, i dati devono essere raccolti soltanto nei limiti del necessario e della proporzionalità; il diritto federale non può ordinare a pubbliche autorità di rilevare cifre che presentano un interesse scientifico o che potrebbero essere utili ai fini della ricerca.

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale, con il concorso dei Cantoni e dei giudici, stabilisce i principi e le modalità dell’allestimento delle statistiche e del rilevamento del numero di casi e può delegare tale competenza all'UFG. Il Consiglio federale ottiene così la competenza di definire i dati e le cifre da raccogliere. È fondamentale che questi dati siano raccolti secondo criteri stabiliti a priori e validi per tutta la Svizzera. Occorrerà ad esempio stabilire i criteri alla base dell’allestimento delle statistiche relative alle procedure e alle loro tappe, ma anche determinare quali parametri, quali fasi procedurali o quali fatti dovranno essere rilevati. La definizione a priori di questi principi e di queste modalità permetterà di inserire o completare questi dati nei diversi sistemi e banche dati amministrativi; la

216 P. es. per la Germania all’indirizzo: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Justizstatistik/Justizstatistik _node.html e per l’Austria: https://www.justiz.gv.at/web2013/home/justiz/daten_und_fakten~8ab4a8a422985de3012 2a920842862de.de.html, ciascuno con ulteriori rinvii; cfr. al riguardo anche ISAAK MEIER, Evaluative Justizstatistik - am Beispiel des Einleitungsverfahrens, ZZZ 2016, pag. 10.

217 Cfr. anche ISAAK MEIER, Evaluative Justizstatistik - am Beispiel des Einleitungsverfahrens, ZZZ 2016, pag. 5 segg., 6 seg.