Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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maggior parte di essi potrà in seguito essere rilevata più facilmente. Il Consiglio federale coinvolgerà ampiamente gli attori interessati per poter riprendere o sviluppare in maniera opportuna gli approcci e le strutture esistenti, segnatamente nel quadro del rilevamento delle cifre raccolte per i sondaggi della CEPEJ. Sarà indubbiamente necessario prevedere soluzioni e termini transitori, considerato che simili statistiche non possono essere allestite da un giorno all’altro senza un dispendio sproporzionato.

2.2 Modifica di altre leggi federali

2.2.1 Legge sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 7 cpv. 1bis

L’azione collettiva prevista dalla legge federale sulla parità dei sessi va adeguata alle modifiche proposte dell’articolo 89 e 89a AP-CPC. Può così anche essere soppressa la riserva dal contenuto poco chiaro a favore delle disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive (cfr. art. 89 cpv. 3 CPC).

Il nuovo capoverso 1bisstabilisce che ai rapporti di lavoro che sottostanno al diritto privato e quindi al Codice delle obbligazioni si applicheranno d’ora in poi le disposizioni degli articoli 89 e 89a AP-CPC sia per quanto riguarda le condizioni alla base di un’azione collettiva che i diversi tipi di procedure possibili. In questo modo le organizzazioni, in particolare le associazioni, saranno legittimate a proporre l'azione collettiva alle condizioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC (cfr. al riguardo il commento all’articolo 89 AP-CPC, n. 2.1). Queste condizioni sostituiscono, nel caso delle azioni collettive di diritto privato, quelle vigenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPar, sopprimendo così in particolare la condizione secondo cui le organizzazioni che intentano un’azione devono esistere da almeno due anni. In questo modo tutte le organizzazioni che intendono proporre un’azione collettiva di diritto civile saranno assoggettate alle stesse condizioni di legittimazione, estese rispetto al diritto vigente. S’intende così in particolare migliorare la protezione dalle discriminazioni e l’applicazione del diritto218. L’avamprogetto prevede allo stesso tempo l’ammissibilità non più soltanto dell’azione giudiziaria di accertamento, ma anche delle azioni collettive di cui agli articoli 89 capoverso 2 e 89a AP-CPC, segnatamente quindi anche dell’azione collettiva di riparazione per le discriminazioni nei rapporti di lavoro retti dal diritto privato.

218 Cfr. al riguardo anche il rapporto «Recht auf Schutz vor Diskriminierung» (rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543 del 14 giugno 2012, n. 4.3.2, pag. 21.