Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2.2 Legge sui disabili (LDis)

Art. 9 cpv. 3 lett. a e cpv. 6

Secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera a della legge sui disabili (LDis), le organizzazioni di aiuto ai disabili possono interporre ricorso dinanzi alle istanze della giurisdizione civile per far accertare una discriminazione ai sensi dell’articolo 6 LDis. Anche questo diritto d’interporre azione collettiva per far valere pretese di diritto civile deve essere esteso, adeguato e armonizzato alla luce delle modifiche degli articoli 89 e 89a AP-CP: le organizzazioni di aiuto ai disabili e altre associazioni devono poter intentare un’azione collettiva alle stesse condizioni di cui agli articoli 89 e89a AP-CPC, nella misura in cui si tratti di pretese di diritto civile.

Di conseguenza la lettera a del capoverso 3 dell’articolo 9 è abrogata. Allo stesso tempo è introdotto un nuovo capoverso 6 secondo il quale le organizzazioni di aiuto ai disabili e le associazioni possono intentare un’azione secondo gli articoli 89 e 89a AP-CPC per far accertare una discriminazione ai sensi dell’articolo 6 LDis. Per essere legittimate a proporre un’azione secondo gli articoli 89 capoversi 1 e 2 lettere c – d e 89a AP-CPC, le organizzazioni devono adempiere in particolare le condizioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC (cfr. al riguardo il commento all’articolo 89 AP-CPC al n. 2.1 più sopra); nella misura in cui si tratti di pretese di diritto civile non sarà più necessario che l’organizzazione di aiuto ai disabili interessata esista almeno da dieci anni. Le altre condizioni della legittimazione secondo l’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC, e quindi in particolare l’idoneità dell’organizzazione che propone l’azione a tutelare gli interessi delle persone che rappresenta, si applicheranno a quest’azione collettiva di diritto speciale alla luce del diritto vigente e della giurisprudenza; le organizzazioni di aiuto ai disabili finora legittimate ad agire lo saranno anche in virtù del nuovo diritto. Oltre all’azione di accertamento, le organizzazioni beneficeranno di nuove possibilità d’azione in virtù degli articoli 89 capoverso 2 lettere c – d e 89a AP-CPC, il che migliorerà la protezione dalle discriminazioni e l’attuazione del diritto.219

2.2.3 Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 135 n. 3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’azione collettiva tendente all’accertamento di una situazione illecita non interrompe la prescrizione delle pretese individuali fatte valere a causa di questa situazione220. L’azione collettiva, pur avendo l'effetto importante ed effettivo di un precedente221 non ha alcun effetto diretto sulle (possibili) azioni individuali, in particolare sulla litispendenza o sul

219 Cfr. al riguardo anche il rapporto «Recht auf Schutz vor Diskriminierung» (rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543 del 14 giugno 2012, n. 4.3.2, pag. 21.

220 DTF 138 II 1 consid. 4.1

221 TANJA DOMEJ, Einheitlicher kollektiver Rechtsschutz in Europa?, ZZP 2012, pag. 432.