Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine

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vantaggioso. I progetti di minore entità nello stesso settore tematico verranno gestiti preferibilmente attraverso programmi.

Proseguimento dei progetti: i progetti e programmi riusciti del contributo all’allargamento

saranno finanziati se possibile anche in futuro laddove ve ne sia bisogno, i risultati siano buoni e i partner consolidati.

Visibilità: nel selezionare e realizzare i progetti si presterà attenzione a che vengano con

essi promosse le relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Paese partner interessato. I progetti dovranno contribuire in particolare a migliorare la visibilità e la reputazione della Svizzera nel Paese partner.

Principi della cooperazione: l’impegno della Svizzera continuerà a obbedire a principi

generali vincolanti quali la trasparenza, l’obbligo di rendere conto, la responsabilizzazione, il coinvolgimento di gruppi deboli ed emarginati, l’uguaglianza di genere e la sostenibilità.

b. Strumenti

Gli strumenti della cooperazione tecnica e finanziaria definiti nella legge1 saranno impiegati anche nel quadro del secondo contributo. L’offerta bilaterale di prestazioni da parte della Svizzera comprende il finanziamento di equipaggiamento e infrastruttura nonché prestazioni di servizio (potenziamento delle capacità, consulenza e formazione). Come il primo contributo all’allargamento, anche il secondo sarà attuato sotto forma di progetti, programmi e fondi di interesse pubblico e non finanziabili attraverso il mercato. I Paesi partner riceveranno inoltre assistenza tecnica e sostegno durante la preparazione dei progetti.

c. Selezione e approvazione dei progetti

La Svizzera selezionerà con ogni Paese partner alcune aree tematiche tra quelle indicate (cfr.

n. 2.2.2) e ne fisserà i contorni in accordi quadro bilaterali nei quali sanno inoltre definiti l’ammontare del contributo, i principi e le modalità di cooperazione e la concentrazione geografica.

In base al relativo accordo quadro, il Paese partner individuerà e preparerà i progetti. I Paesi partner garantiscono che i programmi e i progetti proposti siano in linea con le loro strategie e politiche settoriali e soddisfino interessi pubblici. Di solito viene richiesto un contributo finanziario proprio di almeno il 15 per cento per essere certi che i programmi e i progetti abbiano effettivamente un’elevata priorità per il Paese partner. Esistono fondamentalmente due opzioni per individuare i progetti: una selezione diretta ad opera dei ministeri competenti o la selezione mediante bandi di concorso pubblici.

Un elemento decisivo per la selezione è che i programmi e i progetti contribuiscano a ridurre le disparità economiche e sociali e siano in sintonia con le linee guida strategiche (cfr. n. 2.2.3a).

La preparazione accurata e minuziosa dei progetti è un presupposto essenziale per la loro approvazione e il loro successo. Il supporto nella fase di preparazione dei progetti e, per progetti complessi, l’assistenza tecnica da parte della Svizzera fino a conclusione degli stessi saranno dunque mantenuti.

Nella selezione dei programmi e dei progetti hanno un peso determinante anche i risultati e le prospettive di sostenibilità. Viene prestata particolare attenzione alla qualità dell’organizzazione responsabile, per esempio alle sue competenze tecniche, specialistiche e

1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; RS 974.1