Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine

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È importante anche la partecipazione del settore privato e delle organizzazioni della società civile. I fornitori svizzeri di prestazioni, vale a dire imprese private e pubbliche, associazioni, istituti di formazione e di ricerca e ONG, possono partecipare alle gare d’appalto per progetti finanziati con il contributo svizzero alla pari dei fornitori dei Paesi dell’UE. Possono inoltre partecipare a tutte le gare d’appalto pubbliche per progetti finanziati con i Fondi strutturali e il Fondo di coesione dell’UE.

Nella fase esecutiva del progetto il finanziamento si svolgerà come in passato attraverso un servizio di pagamenti centrale nel Paese partner. I versamenti vengono effettuati tramite la Banca nazionale svizzera. Di regola il Paese partner copre almeno il 15 per cento dei costi dei progetti sostenuti dalla Svizzera. Il contributo finanziario proprio può essere inferiore nel caso di progetti con ONG e superiore per strumenti di finanziamento a favore di PMI. Tutti i progetti vengono solitamente prefinanziati dal budget dello Stato partner o dall’istituzione incaricata dell’esecuzione e poi rimborsati periodicamente dalla Svizzera. Questo principio garantisce il corretto impiego dei mezzi, poiché la Svizzera effettua i corrispondenti versamenti solo dopo aver ricevuto le domande di rimborso verificate e vidimate dall’unità di coordinamento nazionale. Tutti i progetti e programmi sono sottoposti a un audit e possono essere sottoposti in qualsiasi momento a un’ulteriore processo di verifica da parte della Svizzera.

Le forme e le procedure della cooperazione saranno disciplinate negli allegati all’accordo quadro bilaterale. Ciò concerne in particolare la selezione dei progetti, la procedura di approvazione, il rendiconto e le modalità di versamento.

Per ridurre al minimo i rischi di irregolarità e abusi nella fase operativa, la Svizzera applicherà anche al credito quadro «coesione» (cfr. all. 2) le misure rivelatesi efficaci nell’ambito del contributo all’allargamento.

Dopo l’approvazione di una domanda di finanziamento da parte della Svizzera, la DSC o la SECO stipulano con l’unità di coordinamento nazionale il relativo accordo di progetto che ne regola i vari punti, tra cui gli obiettivi da conseguire, il budget e le modalità di pagamento, il coinvolgimento delle istituzioni partner, gli audit e il monitoraggio del progetto nonché l’attività di comunicazione, la presentazione di rapporti e la valutazione.

c. Controlling e valutazione

A livello sia di programmi nazionali dei Paesi sia di singoli progetti, all’inizio della fase attuativa verranno istituiti sistemi di monitoraggio basati sulle esperienze acquisite nel quadro del contributo all’allargamento. Di fondamentale importanza è il rapporto periodico sui progressi del progetto che i responsabili incaricati presentano all’unità di coordinamento nazionale. La sorveglianza dell’attuazione dei progetti è esercitata in primo luogo dall’unità di coordinamento nazionale. Attraverso la rappresentanza svizzera in loco e la Centrale della DSC e della SECO, la Svizzera effettuerà propri controlli sui progressi compiuti durante i quali specialisti locali e svizzeri esamineranno l’efficienza e l’efficacia di programmi e progetti e l’impiego dei fondi. Oltre alla corretta esecuzione dei progetti si tratterà di verificare se sono stati raggiunti i risultati previsti.

Negli accordi quadro bilaterali con i Paesi partner vengono fissate regole giuridicamente vincolanti che si applicano alle fasi sensibili della cooperazione, tra cui:

 selezione delle proposte di progetto;

 attribuzione di mandati di fornitura e di prestazioni di servizio;

 verifica dell’attuazione dei progetti.