Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine
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Gli accordi quadro includono inoltre una clausola anticorruzione in virtù della quale la Svizzera e il Paese partner si impegnano a combattere ogni forma di corruzione e a considerare e perseguire come atti illeciti tutti i casi di concessione di vantaggi indebiti.
Sono previste procedure di verifica finanziaria a livello sia dell’intero programma di cui beneficia un Paese partner che dei singoli progetti. A livello di programma è responsabile l’autorità nazionale incaricata della revisione, mentre a livello di singoli progetti vengono conferiti mandati anche a fiduciarie e revisori privati.
Per quanto riguarda la gestione strategica e operativa del programma, una volta all’anno si terranno colloqui in ogni Paese partner durante i quali la Svizzera valuterà, insieme alla competente unità di coordinamento nazionale, in che misura sono stati impegnati i fondi, come procede l’attuazione, se gli obiettivi dichiarati vengono raggiunti e se è necessario adeguare i programmi e i progetti.
Nelle loro decisioni di finanziamento la DSC e la SECO analizzano i potenziali rischi e tengono conto dei principi generali vincolanti (cfr. n. 2.1e e 2.2.3a).
A conclusione del programma di cooperazione bilaterale ogni Stato partner redigerà un rapporto finale completo. Tanto i Paesi partner quanto la Svizzera possono commissionare valutazioni a livello sia di programma sia di singoli progetti.
2.2.5. Risorse
a. Spese proprie
Le spese proprie della Svizzera per il credito quadro «coesione» ammontano al 5 per cento dell’importo complessivo di 1102 milioni di franchi e comprendono le seguenti voci di spesa:
stipendi e spese di gestione delle competenti unità organizzative della SECO e della DSC
(nonché consulenza di esperti di altri uffici federali, p. es. SEFRI);
stipendi e spese di gestione delle unità responsabili per il contributo svizzero all’interno
delle ambasciate svizzere nei Paesi partner (proporzionali alle spese complessive);
studi preliminari da parte di esperti;
informazione e comunicazione (documentazione, pubblicazioni ed eventi).
Le esigenze in termini di personale per l’intero periodo di dieci anni sono in media di 40 posti, circa la metà dei quali a Berna e la rimanente parte per l’assistenza in loco (valore approssimativo). I costi amministrativi e il numero di posti sono da considerare ridotti; la stima si basa sull’esperienza del primo contributo all’allargamento.
In una prima fase di cinque anni si lavorerà per impegnare i mezzi destinati ai singoli progetti. Nella fase successiva avranno la priorità lo svolgimento e l’attuazione. Le esperienze maturate fin qui hanno dimostrato che anche in questa fase è fondamentale disporre di sufficiente personale per garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali, prevedendo posti a tempo determinato. In aggiunta si possono affidare mansioni speciali a consulenti.
b. Spese per esperti svizzeri esterni all’Amministrazione federale
Come descritto al numero 2.2.3a, il sapere e le esperienze della Svizzera dovranno confluire maggiormente nei programmi e nei progetti. Attraverso il contributo attivo di istituzioni e organizzazioni svizzere, anche esterne all’Amministrazione federale, nella progettazione e attuazione delle attività, verranno rafforzate le relazioni bilaterali. La partecipazione diretta di uffici in Svizzera che dispongono di conoscenze specialistiche interessanti per le istituzioni partner negli Stati dell’UE-13 genera costi. In passato queste prestazioni potevano essere