Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 16 pagine

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franchi oppure con una pena detentiva o una pena pecuniaria, dato che esse ricadono sempre sotto l’articolo 48 capoverso 2 della revisione proposta. Il nuovo articolo 47 infatti non menziona più la violazione contro le prescrizioni esecutive.

Il Cantone TI appoggia espressamente la revisione degli articoli 47-51, e specialmente l’aumento da 20 000 franchi a 40 000 franchi degli importi massimi delle multe, aggiornati l’ultima volta nel 1965. Tale parere è condiviso anche dai Cantoni AG e NE.

UPSC approva il raddoppio della multa massima da 20 000 franchi a 40 000 franchi per le violazioni intenzionali e da 10 000 franchi a 20 000 franchi se l’autore agisce per negligenza, poiché ciò crea un deterrente per i casi particolarmente gravi. Tale aumento del tetto massimo non deve però sfociare in un raddoppio generalizzato delle multe a tutti i livelli anche per le infrazioni lievi; l’incremento deve essere piuttosto progressivo.

L’UDC chiede di rinunciare al raddoppio delle multe, dato che una tale misura non è giustificata da una maggiore frequenza o da un aumento delle infrazioni e violazioni. Gli attuali importi massimi ancora oggi garantiscono un effetto deterrente e quindi vanno lasciati invariati.

Per non mettere a repentaglio la sopravvivenza economica dei trasgressori, SKMV è dell’avviso che le multe odierne non debbano essere aumentate in alcun modo.

I Cantoni AG e NE nonché PS plaudono al fatto che la lacuna nelle disposizioni penali per quanto riguarda il commercio di bestiame sia stata colmata.

Art. 48 Contravvenzioni

I Cantoni GL e GR si oppongono alla revisione degli articoli 47-51, e chiedono che siano mantenuti nella versione vigente (cfr. pareri relativi all’art. 47).

Art. 48a Violazione di una decisione

I Cantoni GL e GR ritengono che il nuovo articolo 48a sia superfluo (cfr. pareri relativi all’art. 47), dato che le relative prescrizioni sono già contenute negli attuali articoli 47 e 48.

Art. 48b Infrazioni commesse nelle aziende

Secondo i Cantoni GL e GR, le infrazioni commesse nelle aziende sono già contemplate dal diritto vigente. Se possibile, sarebbe preferibile accorciare il testo attuale senza modificarne il contenuto.

Art. 50

I Cantoni GL e GR sono dell'avviso che, con la prevista abrogazione dell'articolo 50, l’esercizio professionale del commercio di bestiame non possa più essere considerato come aggravante. Essi ritengono che ciò sia sbagliato, tanto più che le violazioni nel quadro del commercio di bestiame non professionale possono essere sanzionate addirittura con multe fino a 40 000 franchi oppure con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Anche in futuro deve esserci una disposizione che, in caso di commercio professionale, consenta di aumentare sino al doppio le pene comminate.

Art. 51 e 54a

Nessuna osservazione

Art. 56a cpv. 3