Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 16 pagine
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solo i sistemi d’informazione ai sensi del capoverso 1, ma anche la banca dati sul traffico di animali, dato che solo in questo modo i relativi dati possono essere sfruttati a tutti i livelli.
Osservando che un rilevamento dei dati uniforme e l’impiego della stessa terminologia da parte di tutti i Cantoni assumono un’importanza fondamentale per l'attendibilità dei sistemi d’informazione, UPSC e Micarna auspicano che sia introdotto un obbligo in tal senso a livello di legge.
In merito al capoverso 3, I Cantoni AI, AR, BL, FR, UR, TG, VD, ZH come pure ACCS e ASVC fanno notare che i Cantoni devono (e non «possono») concedere gli accessi online in un atto legislativo formale. A tale proposito, i Cantoni GL e GR ritengono che una disposizione del genere sia inutile, dato che i Cantoni devono in ogni caso soddisfare i requisiti della legislazione in materia di protezione dei dati.
I Cantoni AI, AR, BE, BL, BL, GR, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZH nonché ASVC deplorano che per i Cantoni sia previsto solo un «diritto d’uso» dei sistemi d’informazione, malgrado essi siano finanziati per due terzi proprio dagli stessi Cantoni: questi ultimi chiedono pertanto un diritto di codecisione in materia. A tale riguardo, il Cantone AG propone che le spese per il sistema d’informazione ASAN siano assunte per metà ciascuno dalla Confederazione e dai Cantoni.
Art. 45d Altri sistemi d’informazione: trattamento dei dati
Il Cantone FR approva che i terzi incaricati di compiti di esecuzione (p. es. organizzazioni di produzione con label, organizzazioni di controllo nell’ambito della protezione degli animali) possano trattare dati online per adempiere ai loro compiti nel rispettivo ambito di competenza. Per ragioni di costi, a tale scopo si prestano in particolare le interfacce con i sistemi federali (p. Es. AGIS, ASAN). A tale proposito va ricordato che già oggi diversi Cantoni (p. es. GELAN) provvedono al coordinamento di tutti i controlli, ciò che attualmente non è invece possibile a livello federale. Sotto questo aspetto è importante che non vengano fatti passi indietro.
Il Cantone ZH e ACCS sottolineano che la sicurezza alimentare include anche l’igiene delle derrate alimentari, e che quindi quest’ultima nozione può essere stralciata.
I Cantoni GL e GR esigono che sia chiarito il rapporto tra questa disposizione e l’articolo 45c capoverso 3.
Diversi Cantoni ((AI, AR, BE, BL, GL, GR, SG, SH, TG, UR, ZH) nonché ASVC e ASVC, Regio Centro chiedono che la consultazione di dati e la loro trasmissione a terzi sia limitata ai dati di controllo degli ambiti produzione primaria e protezione degli animali da reddito.
Temendo una trasmissione senza controllo di dati a terzi, Zooschweiz suggerisce di prevedere nella legge che i dati delle specie animali di parchi faunistici, zoo e circhi non siano accessibili a chiunque ma solo alle autorità esecutive.
Art. 45e Disposizioni d’esecuzione
Secondo diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, GR, SH, SO, SG, TG, UR) e ASVC, anche nel presente articolo manca un diritto di codecisione dei Cantoni.
Viste le interfacce esistenti, il Cantone FR pretende che i Cantoni siano tempestivamente coinvolti nell’ulteriore sviluppo dei sistemi federali, in particolare per quanto riguarda le strutture e i cataloghi dei dati, il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e i dettagli del finanziamento dei sistemi d’informazione.
Art. 47 Contravvenzioni e delitti
I Cantoni GL e GR si oppongono alla revisione degli articoli 47-51, e chiedono che siano mantenuti nella versione vigente. Essi deplorano che il nuovo testo proposto non copra tutte le violazioni punite finora. Ad esempio le infrazioni contro le prescrizioni esecutive inerenti agli articoli 10, 20, 24, 25 und 27 non potranno più essere sanzionate con una multa fino a 40 000