Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 29 febbraio 2012 il consigliere agli Stati Joachim Eder aveva presentato un’iniziativa parlamentare mirante ad adeguare gli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Scopo dell’iniziativa è, da un lato, attribuire in futuro alle perizie della CFNP e della CFMS un ruolo importante ma non determinante ed esclusivo; dall’altro, nella ponderazione degli interessi di cui all’articolo 6 capoverso 2 LPN, considerare a determinate condizioni anche l’interesse a un intervento da parte dei Cantoni. L’autore dell’iniziativa aveva in particolare motivato la necessità di legiferare osservando che le procedure di autorizzazione avrebbero un effetto frenante sulla realizzazione di progetti, specialmente nell’ambito delle energie rinnovabili.

Nel quadro dell’esame preliminare, il 17 gennaio 2013 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha dato seguito all’iniziativa con 7 voti contro 4. Con 13 voti contro 11 e 1 astensione, l’8 aprile 2013 la commissione omologa del Consiglio nazionale si è allineata a questa decisione conformemente all’articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl). Temendo che un indebolimento dell’importanza delle perizie della CFNP e della CFMS potesse compromettere la tutela della natura e del paesaggio, le minoranze di ambedue le Commissioni erano del parere che non occorresse intervenire.

Secondo l’articolo 111 capoverso 1 LParl, la Commissione elabora un progetto di atto legislativo entro due anni. Durante quattro sedute tenutesi nel 2013 e 2014, la CAPTE-S ha proceduto all’elaborazione di una modifica della LPN che permettesse di attuare gli obiettivi dell’iniziativa. Il 1° settembre 2014 è stato così ultimato un relativo progetto preliminare destinato alla procedura di consultazione. Con 6 voti contro 6 e il voto decisivo del presidente, la Commissione ha invece deciso di attendere la conclusione dei lavori del Parlamento sulle disposizioni relative alla nozione di interesse nazionale degli impianti destinati all’impiego delle energie rinnovabili prima di avviare la procedura di consultazione. In questa prospettiva il Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità una prima proroga del termine di trattazione dell’iniziativa secondo l’articolo 113 capoverso 1 LParl. Nel quadro della revisione totale del 30 settembre 20163 della legge sull’energia (LEne), il Parlamento ha infine deciso di attribuire un interesse nazionale all’impiego e allo sviluppo delle energie rinnovabili. L’interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali (art. 12 LEne).

Dopo l’accettazione della revisione della legge sull’energia il 17 maggio 2017 in votazione popolare, la Commissione ha ripreso le deliberazioni sull’elaborazione di un progetto preliminare nel quadro dell’iniziativa. Una maggioranza è giunta alla conclusione che, nonostante la nuova normativa concernente gli impianti destinati

1RS 451

2 RS 171.10

3 RS 730.0