Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine
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6 Basi legali
6.1 Costituzionalità e legalità
Il progetto si fonda sull’articolo 78 capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione il mandato di prendere in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio nell’adempimento dei suoi compiti. Da un lato, essa deve aver cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; dall’altro, quando l'interesse pubblico lo richieda, deve conservarli integri. Questo concetto si fonda su una ponderazione degli interessi. Sebbene l’articolo 78 capoverso 2 Cost. sia formulato in modo relativamente aperto e l’interpretazione del concetto di interesse pubblico sia lasciata al legislatore e all’autorità esecutiva, la formulazione «quando l’interesse pubblico lo richieda» esige l’attuazione mediante un metodo che ammette una risposta affidabile e misurabile alla domanda riguardante i casi in cui l’interesse pubblico permette di conservarli in modo integro. In assenza di un simile metodo, non è possibile operare la distinzione menzionata nell’articolo 78 capoverso 2 Cost. fra «cura» e «conservazione quando l’interesse pubblico lo richieda».
La Costituzione esige pertanto una ponderazione degli interessi prestrutturata e circoscritta (cfr. n. 2.1.1). Quest’ultima è stata finora sempre garantita, dato che gli oggetti d’importanza nazionale sottostanno a una protezione maggiore.
La Commissione ha esaminato a lungo la questione della costituzionalità dell’articolo 6 capoverso 2. Ha consultato l’Ufficio federale di giustizia in merito ai diversi tenori delle disposizioni e dato seguito alle sue raccomandazioni per ottenere una formulazione definitiva.
Anche con la modifica dell’articolo 6 capoverso 2 LPN – in caso di interpretazione più stretta o più ampia – solo interessi pubblici qualificati come tali possono come sempre giustificare un intervento in un oggetto protetto d’importanza nazionale. Una ponderazione degli interessi è ammessa soltanto per interessi pubblici della Confederazione o dei Cantoni che devono essere equivalenti o superiori.
6.2 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non prevede un’autorizzazione al Consiglio federale o ad altre istanze per l’emanazione di diritto per via di ordinanza.