Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Articolo 6 capoverso 2

Conformemente alla modifica proposta, una deroga al principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario può entrare in linea di conto se è motivata da un interesse equivalente o superiore della Confederazione o dei Cantoni. Tuttavia, secondo questa restrizione («determinato») una ponderazione degli interessi è ammessa soltanto se è in gioco un interesse pubblico particolarmente importante e, più precisamente, un interesse della Confederazione o dei Cantoni. In altre parole: se l’interesse evidenziato che porta a una deroga al principio della conservazione intatta di un oggetto non è un interesse equivalente o superiore della Confederazione o dei Cantoni, l’intervento non è ammesso e l’autorità decisionale non può eseguire una ponderazione degli interessi.

La nuova normativa offre esplicitamente la possibilità di valutare anche gli interessi dei Cantoni ed eventualmente di porli al di sopra degli interessi nazionali di protezione. Come sempre, questa disposizione si applica soltanto nell’ambito dell’adempimento di un compito della Confederazione. È imperativo che gli interessi della Confederazione e dei Cantoni che legittimano un intervento siano pubblici. Un interesse privato non è sufficiente, e non lo è nemmeno se la Confederazione o i Cantoni agiscono in qualità di soggetti di diritto privato, ad esempio per aumentare il loro patrimonio finanziario.

Dato che l’interesse che legittima un intervento deve essere come sempre «equivalente o superiore», esso va posto in relazione con gli interessi di protezione. È comunque sancito che, per il fatto che sono inseriti negli inventari della Confederazione, gli oggetti protetti meritano particolarmente di essere conservati in modo integro. In questo senso, l’inventario consente di stilare delle priorità. Di conseguenza, anche riguardo agli interessi che legittimano un intervento non è sufficiente un interesse pubblico «ordinario», bensì deve presentare una rilevanza particolare.

Nella valutazione degli interessi a un intervento occorre definire quando un interesse pubblico della Confederazione o dei Cantoni può essere ritenuto equivalente o superiore rispetto agli interessi di protezione. Per principio l’intervento deve rispondere a un bisogno fondamentale di un’ampia parte della popolazione (Tschannen/Mösching, op. cit., pag. 35).

Ciò si verifica senza dubbio quando è in gioco l’approvvigionamento energetico di base, la difesa nazionale o la protezione delle persone contro i pericoli naturali. Dato che questi interessi non presentano soltanto una rilevanza circoscritta dal profilo locale, bensì sono nell’interesse di tutta la popolazione, si tratta di interessi d’importanza nazionale.

Gli interessi dei Cantoni vanno definiti e valutati di volta in volta nel singolo caso. I seguenti criteri possono essere considerati:

Riguardo agli interessi legati ai compiti dei Cantoni occorre considerare quei compiti che, a causa della suddivisione dei compiti a livello di Stato federale fra Confederazione e Cantoni, incombono ai Cantoni, ma fanno parte incontestatamente dei compiti fondamentali di uno Stato sovrano. Fra questi figurano di regola in sintesi l’approvvigionamento di base organizzato a livello cantonale o regionale e l’approvvigionamento con importanti materie prime e risorse naturali. Sovente questi compiti sono vincolati a un’ubicazione locale oppure necessitano per la loro