Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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esecuzione di una pianificazione coordinata su vasta scala intesa come visione globale. A titolo di esempio possono essere citati settori di compiti che sono oggetto di uno strumento pianificatorio idoneo secondo il diritto cantonale (p. es. piano settoriale cantonale o piano direttore cantonale), come le pianificazioni da parte dei Cantoni delle ubicazioni dei vari offerenti nel settore della telefonia mobile. Possono inoltre essere menzionati compiti di vasta portata per i Cantoni, segnatamente qualora la loro attuazione travalichi i confini cantonali o sia pianificata e realizzata nell’ambito di una cooperazione allargata o intercantonale, come ad esempio nell’ambito di una gestione integrale del bacino d’utenza in relazione con la protezione contro i pericoli naturali.

Se l’interesse per il compito è qualificato come «equivalente o superiore», l’interesse concreto della Confederazione o dei Cantoni all’intervento non può ancora essere automaticamente ritenuto come «equivalente o superiore». In relazione allo smantellamento della cava di ghiaia, il Tribunale federale ha stabilito che l’interesse a un intervento non può essere supposto a cuor leggero (sentenza non pubblicata A 314/83 del 27 giugno 1984, consid. 5b/bb, cfr. anche Tschannen/Mösching, op. cit., pag. 27 seg.), ciò che deve valere anche secondo il nuovo diritto. Il Tribunale federale ha fatto notare che, ad esempio, il miglioramento della situazione finanziaria di un Comune e dell’utilizzazione di impianti tecnici o degli investimenti operati non sono motivi sufficienti per revocare la protezione legale dell’oggetto iscritto in un inventario d’importanza nazionale.

La ponderazione degli interessi nel singolo caso dipenderà infine anche in futuro dall’esistenza di alternative adeguate e commisurate al di fuori degli oggetti protetti d’importanza nazionale. In linea di massima saranno necessari anche concetti globali e strategie di sviluppo allargati, vale a dire cantonali o persino intercantonali a seconda dell’interesse dell’intervento – per esempio nell’ambito della politica energetica o nell’acquisizione di materie prime – allo scopo di poter valutare nel singolo caso gli interessi ponderandoli gli uni rispetto agli altri.

La modifica proposta amplia inoltre la possibilità della ponderazione degli interessi anche per progetti di utilizzazione a favore dei quali depongono determinati interessi dei Cantoni, interessi che sono equivalenti o superiori rispetto agli interessi di protezione, senza però essere d’importanza nazionale.

La difficoltà consiste nello stabilire se l’interesse del Cantone sia da classificare come equivalente o superiore rispetto all’interesse di protezione d’importanza nazionale. Se si tratta di interessi dei Cantoni, sovente questi interessi non riguardano tutta la popolazione svizzera, ovvero l’interesse è circoscritto. Questa constatazione è inoltre complessa poiché gli interessi sono radicati a diversi livelli federali – qui l’interesse di protezione nazionale, là l’interesse cantonale a favore di un intervento

– e i diversi piani federali vanno quindi confrontati.

Qualora, nel ponderare concretamente gli interessi, l’interesse cantonale a un intervento si opponga a un interesse di protezione d’importanza nazionale, l’interesse a un intervento dev’essere tanto più rilevante quanto più grave risulterebbe il danno legato all’interesse di protezione. È quindi necessario che vi sia un interesse cantonale preponderante all’intervento, di regola persino intercantonale, affinché si possa giustificare nel singolo caso un danno grave che deriverebbe da un interesse di protezione d’importanza nazionale, come ad esempio nell’ambito di uno sviluppo di priorità intercantonali a livello turistico. Anche in futuro sarebbe comunque escluso