Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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saria ponderazione degli interessi. Essa sottolinea a questo riguardo il rafforzamento dello statuto dei Cantoni, ciò che è senz’altro importante per il federalismo. In questo modo si garantisce una migliore ponderazione di tutti gli interessi in gioco e si contribuisce a decisioni più equilibrate. Constata inoltre che la modifica dell’articolo 7 capoverso 3 relativa alla posizione procedurale della CFPN e della CFMS concorre alla certezza del diritto ed è unicamente una precisazione incontestata della prassi corrente.

Per contro, la minoranza della Commissione ritiene che la nuova normativa dell’articolo 6 capoverso 2 conferisca un peso maggiore agli interessi di utilizzazione rispetto all’interesse di protezione. Essa teme che gli interventi negli oggetti inseriti negli inventari aumenterebbero a danno degli stessi. L’attuazione dell’imperativo costituzionale volto a conservare in modo integro gli oggetti più preziosi della protezione della natura e del paesaggio risulterebbe in tal modo ostacolata.

La minoranza della Commissione evidenzia anche un’evoluzione indesiderata che potrebbe essere innescata dalla modifica dell’articolo 6 capoverso 2: l’esame di progetti riguardanti oggetti d’importanza nazionale inseriti negli inventari federali diverrebbe più impegnativo e complesso e, di riflesso, più difficoltoso. La constatazione volta a stabilire se l’interesse di un intervento sia equivalente o superiore all’interesse di protezione non avrebbe più luogo sullo stesso piano federale (Confederazione/Confederazione), bensì fra due distinti piani federali (Confederazione/Cantoni). Questo fatto comporta ponderazioni degli interessi di gran lunga più estese e complesse. Con l’aumento dei casi che sarebbero ammessi ai fini della ponderazione degli interessi occorre attendersi un aumento dell’onere lavorativo per le autorità specialistiche e decisionali competenti. Parimenti, nei Cantoni si assisterebbe a un’esecuzione non armonizzata. Si può anche presumere che, alla luce del margine discrezionale più ampio delle autorità decisionali, il numero dei procedimenti ricorsuali aumenterebbe, ciò che avrebbe ripercussioni sulla certezza della pianificazione e del diritto segnatamente per i richiedenti. La minoranza fa inoltre riferimento in questo contesto agli effetti dell’IFP, che la Commissione della gestione del Consiglio nazionale auspica migliorare.13

13 Cfr. Rapporto annuo 2013 delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione delle Camere federali del 31 gennaio 2014, pag. 56 nonché valutazione dell’Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione del 3 settembre 2003, FF 2004 681.