Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine
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territorio (LPT). L’esistenza di un compito della Confederazione non lascia tuttavia automaticamente dedurre che l’interesse a intervenire sia sempre d’importanza nazionale.
L’articolo 6 capoverso 2 LPN concretizza dal profilo materiale la ponderazione degli interessi prevista dall’articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale.9 Il processo di ponderazione tra interessi di protezione e interessi di utilizzazione viene formalmente preimpostato e materialmente limitato (cfr. Tschannen/Mösching, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, Berna 2012, pag. 18).10 L’articolo 6 capoverso 2 LPN stabilisce esigenze più severe di quelle disciplinate ad esempio dall’articolo 3 capoverso 1 LPN, dall’articolo 22 LPT o dall’articolo 5 LFo.
Gli interventi che non danneggiano le caratteristiche di un oggetto protetto da un inventario sono ammissibili senza ponderazione di interessi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i danni lievi agli obiettivi di protezione non rappresentano alcuna deroga alla conservazione integra dell’oggetto inserito in un inventario. In caso di tali interventi di lieve entità − che non devono essere fondati su un interesse di importanza nazionale – è sufficiente una semplice ponderazione degli interessi (DTF 123 II 256, consid. 6 d).
L’ammissibilità di un intervento suscettibile di arrecare un grave danno a un oggetto protetto iscritto in un inventario, va accertata mediante un esame a tre fasi (cfr. in dettaglio Tschannen/Mösching, op. cit., pag. 17 segg.):
1afase: determinazione degli interessi
In primo luogo vanno determinati gli interessi di protezione e gli interessi di utilizzazione. Sul fronte dell’intervento sono considerati soltanto gli interessi «parimenti d’importanza nazionale». Dal solo fatto che un compito sia di principio riconosciuto d’importanza nazionale (ad es. l’utilizzazione di energie rinnovabili quale interesse generale all’adempimento di un compito) non si può ancora desumere che anche ciascun progetto concreto volto alla realizzazione del compito (ad es. l’interesse particolare a un intervento quale la costruzione di una centrale idroelettrica) sia anch’esso automaticamente d’importanza nazionale.
2 afase: valutazione degli interessi
Una volta determinati gli interessi relativi a un intervento, essi devono essere ponderati e occorre stabilire se sono almeno equivalenti agli interessi di protezione.
3 afase: ponderazione effettiva degli interessi
Nella misura in cui i requisiti di cui alla 1ae alla 2afase siano adempiti, occorre ponderare fra loro gli interessi a intervenire e quelli volti a proteggere. Siccome ambedue gli interessi devono essere d’importanza nazionale si tratta di una ponderazione di interessi posti sullo stesso piano federale.
Determinati casi specifici hanno indotto l’autore dell’iniziativa a chiedere una modifica della legge. È il caso ad esempio di un progetto per una discarica di rifiuti inerti nel Cantone di Zugo, la cui realizzazione non ha potuto aver luogo a causa degli interventi massicci al lago di Zugo iscritto nell’IFP. Parimenti, una perizia negativa
9 RS 101
10 La perizia è disponibile al seguente indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/diritto/parere.html