Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine
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all’impiego delle energie rinnovabili di cui all’articolo 12 LEne, permanga la necessità di legiferare nel senso proposto dall’iniziativa. Per poter elaborare un corrispondente progetto preliminare, essa ha quindi nuovamente proposto al Consiglio degli Stati una proroga del termine secondo l’articolo 113 capoverso 1 LParl. Una minoranza della Commissione era però del parere che le disposizioni della nuova legge sull’energia rappresentassero una soluzione di compromesso che terrebbe già sufficientemente conto delle richieste dell’iniziativa e riteneva pertanto che il margine di manovra disponibile fosse esaurito. Di conseguenza, ha proposto di togliere dal ruolo l’iniziativa. Il Consiglio degli Stati ha dato seguito alla proposta della minoranza e deciso il 14 settembre 2017, con 27 voti contro 16, di rinviare il termine di trattazione fino alla sessione autunnale 2019.
Il 20 marzo 2018 la Commissione ha votato il progetto preliminare con 7 voti contro 5 e ha avviato la proceduta di consultazione. Una minoranza propone di non entrare nel merito.
La maggioranza della Commissione sottolinea che la modifica della legge mira a rafforzare il ruolo dei Cantoni. A tale riguardo, in futuro gli interessi cantonali giustificabili dovrebbero essere considerati nell’ambito della ponderazione degli interessi, affinché in futuro possa essere autorizzato un maggior numero di progetti inerenti a oggetti d’importanza nazionale. Le attuali procedure e competenze rimarrebbero invariate, ciò che permetterebbe di garantire un’attenta ponderazione fra gli interessi di protezione e gli interessi di utilizzazione. La precisazione sull’importanza procedurale della CFNP e della CFMS nell’articolo 7 capoverso 3 non è stata in alcun modo contestata poiché già corrispondente alla prassi corrente.
La minoranza della Commissione respinge il progetto preliminare ritenendo che le richieste dell’iniziativa siano già ampiamente soddisfatte dalle nuove disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge sull’energia. Teme inoltre che la modifica dell’articolo 6 capoverso 2 comporti un aumento degli interventi negli oggetti iscritti negli inventari rendendo così più difficile la conservazione integra degli oggetti di maggiore rilievo nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio. La minoranza è infine persuasa che l’esame di progetti relativi a oggetti d’importanza nazionale iscritti negli inventari diverrebbe più difficile e più complesso a causa della ponderazione degli interessi fra i piani federali della Confederazione, da un lato, e dei Cantoni, dall’altro, che condurrebbe verosimilmente a una maggiore incertezza del diritto. Infine la minoranza ha sollevato dubbi quanto alla costituzionalità della nuova disposizione dell’articolo 6 capoverso 2.
2 Punti essenziali del progetto
La modifica di legge mira ad aumentare la certezza del diritto, in particolare nel quadro della procedura di autorizzazione di progetti che comportano una deroga alla disposizione secondo cui un oggetto d’importanza nazionale dev’essere conservato intatto.
Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPN, nella ponderazione degli interessi tra protezione e utilità è possibile derogare alla disposizione secondo cui un oggetto dev’essere conservato intatto se interessi equivalenti o superiori della Confederazio-