Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine
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4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Con la modifica di legge non sono da attendersi ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Per contro il numero più elevato di procedimenti più complessi previsto dalla minoranza della Commissione potrebbe comportare un maggiore fabbisogno di personale presso le autorità specialistiche e decisionali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché presso le autorità dei tribunali amministrativi. A causa della ridotta certezza del diritto, questa evoluzione potrebbe anche tradursi in oneri maggiori per i richiedenti.
4.2 Attuabilità
La legge sulla protezione della natura e del paesaggio si situa quale compito congiunto nell’interfaccia fra le competenze della Confederazione e dei Cantoni. Essa è già attuata a livello federale da tre uffici federali in due dipartimenti e anche dai 26 Cantoni. L’attuazione della LPN risulta in alcuni compiti trasversali che sono adempiuti non solo dagli uffici specializzati competenti bensì anche da autorità competenti per le politiche settoriali. Nella sua struttura giuridica la LPN è caratterizzata da numerosi concetti giuridici indefiniti che pongono elevati requisiti all’esecuzione da parte degli uffici specialistici, delle autorità decisionali e delle istanze ricorsuali. La minoranza della Commissione fa notare che la presente modifica potrebbe aumentare ulteriormente questi requisiti. Essa teme che a risentirne sarebbero l’uniformità dell’attuazione a livello svizzero e la conformità alla Costituzione, mentre aumenterebbe l’importanza della giurisprudenza del Tribunale federale.
4.3 Altre ripercussioni
Conformemente alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione UNESCO; RS 0.451.41) la Svizzera si è impegnata a conservare il valore universale straordinario dei suoi siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità. La Convenzione UNESCO è attuata all’interno degli Stati (non self-executing). La protezione interna dei siti svizzeri si fonda su regolamenti che derivano dalla legge vigente sulla protezione della natura e del paesaggio, con particolare riferimento all’articolo 6 LPN. Un’eventuale riduzione della protezione garantita dalla Svizzera al momento dell’iscrizione nella lista dei patrimoni dell’umanità, che sarebbe correlata alla modifica di legge, dovrebbe essere annunciata all’UNESCO. L’UNESCO sarebbe poi autorizzato a verificare lo statuto di protezione dei siti svizzeri dichiarati patrimonio dell’umanità e a esigere ulteriori accertamenti.
5 Rapporto con il diritto europeo
Non vi sono ripercussioni in rapporto con il diritto europeo.