Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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1° novembre 201711 sull’energia (OEn).12 Con questo nuovo disciplinamento gli impianti destinati all’utilizzazione delle energie rinnovabili pianificati in un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell’articolo 5 LPN e che comportano un grave danno a tale oggetto possono essere sottoposti direttamente a una ponderazione degli interessi complessiva che, di regola, viene realizzata dai Cantoni.

2.2 Articolo 7 LPN

2.2.1 Diritto vigente

In caso di danno a un oggetto protetto d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN, l’articolo 7 LPN prevede la possibilità di richiedere una perizia alla competente commissione consultiva. Qualora, nell’adempimento di un compito federale, vi è la possibilità che l’oggetto protetto possa subire un danno grave o in questo contesto sorgono questioni d’importanza fondamentale, si deve ricorrere alla perizia della commissione consultiva ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LPN.

La perizia è redatta a destinazione dell’autorità federale o cantonale cui spetta la decisione. Questa autorità, denominata anche autorità dirigente, è competente per la ponderazione degli interessi secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPN. Oltre alla perizia menzionata, l’autorità fonda la sua ponderazione su altre basi decisionali quali in particolare la documentazione relativa alla domanda, al progetto e alla pianificazione, i pareri di autorità specializzate cantonali e federali, le opposizioni, come pure accertamenti e considerazioni propri dell’autorità decisionale.

2.2.2 Nuovo diritto

L’articolo 7 LPN dovrà essere completato da un nuovo capoverso 3 del seguente tenore:

«La perizia costituisce una delle basi per l’autorità decisionale, che la include nella sua valutazione generale degli interessi e ne tiene debitamente conto.».

Nell’ambito della ponderazione generale degli interessi le perizie della CFNP e della CFMS figurano già oggi nella numerosa documentazione di base per la corretta ponderazione fra interessi di protezione e interessi di utilizzazione da parte dell’autorità decisionale (cfr. n. 2.2.1). L’aggiunta richiesta per l’articolo 7 LPN sancisce esplicitamente nella legge la prassi attuale. Le procedure e le competenze esistenti non sono modificate.

11 RS 730.01

12 Nuovi impianti idroelettrici: produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno o produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno con una durata di invaso di oltre 800 ore a piena potenza; impianti idroelettrici esistenti: produzione media prevista di almeno

10 GWh all’anno o produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno con una durata di invaso di oltre 400 ore a piena potenza; impianti eolici o parchi eolici: produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno