Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

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ne o dei Cantoni lo giustificano. In tal modo si vuole conferire maggiore importanza agli interessi dei Cantoni.

Il nuovo articolo 7 capoverso 3 LPN iscrive nella legge una prassi corrente secondo cui la base decisionale relativa a tali progetti è costituita non soltanto dalle perizie della CFNP e della CFMS bensì anche da altri documenti.

2.1 Articolo 6 capoverso 2 LPN

2.1.1 Diritto vigente

L’articolo 5 capoverso 1 LPN sancisce che, sentiti i Cantoni, il Consiglio federale compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale. Esso ha costituito tre inventari sulla base di questa disposizione: l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)4, l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS)5 nonché l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)6.

In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LPN, l’iscrizione di un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale indica che l’oggetto merita sì di essere conservato intatto ma, in ogni caso, per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione di essere salvaguardato nella misura del possibile.

Secondo il diritto vigente, l’articolo 6 capoverso 2 LPN disciplina quanto segue:

«Il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale».

L’articolo 6 capoverso 2 LPN concretizza la relazione tra protezione e utilità – ossia tra l’interesse a proteggere e l’interesse a intervenire – e si applica esclusivamente nel caso dell’adempimento di un compito della Confederazione suscettibile di arrecare un grave danno all’oggetto protetto. La nozione di compito della Confederazione è concretizzata nell’articolo 2 LPN che menziona a titolo illustrativo l’elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione di opere e di impianti da parte della Confederazione, il conferimento di concessioni e di permessi nonché l’assegnazione di sussidi. Dato però che tale elenco non è esaustivo, rimane da dimostrare nel singolo caso se vi è un compito della Confederazione.

L’adempimento di un compito della Confederazione non implica necessariamente una procedura federale (cfr. in generale n. 2.2.1). Un tale compito può essere adempito anche nel quadro di una procedura cantonale, segnatamente ogni volta che il diritto federale è materialmente determinante. È il caso, ad esempio, per le autorizzazioni di dissodamento di cui all’articolo 5 della legge del 4 ottobre 19917 sulle foreste (LFo) o di un’autorizzazione per edifici fuori dalle zone edificabili secondo l’articolo 24 della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del

4 RS 451.11

5 RS 451.12

6 RS 451.13

7 RS 921.0

8 RS 700