Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine
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che gli interessi cantonali di utilizzazione possano imporsi sugli interessi nazionali di protezione.
Con la nuova legge sull’energia, in vigore dal 1° gennaio 2018, agli impianti di energie rinnovabili di cui all’articolo 12 capoverso 1 LEne è attribuito l’interesse nazionale. L’articolo 12 capoversi 2 e 4 in combinato disposto con gli articoli 8 e 9 OEn stabiliscono a partire da quale grandezza gli impianti idroelettrici ed eolici sono d’interesse nazionale. Per simili impianti è quindi eseguita in ogni caso una ponderazione degli interessi secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPN.
3.2 Articolo 7 capoverso 3
L’obbligo di perizia della CFNP e della CFMS dipende, da un lato, dall’esistenza di un compito federale ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 Cost. e, dall’altro, dall’esistenza di un danno rilevante per un determinato oggetto protetto oppure da questioni d’importanza fondamentale che possono sorgere in questo contesto (art. 7 cpv. 2 LPN). Con una perizia obbligatoria si garantisce che, nella valutazione di un progetto, un organo specialistico indipendente consideri le esigenze della protezione della natura e del paesaggio e che le istanze competenti dispongano a questo riguardo di documentazione attendibile (Leimbacher, in: Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, Zurigo 1997, art. 7 LPN, n. marg. 13). Le perizie costituiscono già oggi soltanto una delle numerose basi decisionali ai fini di una corretta ponderazione degli interessi di protezione e di utilizzazione da parte delle autorità decisionali (cfr. n. 2.2.1). Nella modifica proposta questo aspetto è sancito esplicitamente. L’autorità decisionale valuta liberamente i mezzi di prova a disposizione in base alle proprie convinzioni senza essere vincolata a rigidi dettami. Essa deve esaminare approfonditamente la perizia ed è tenuta a giustificare sufficientemente una deroga. In questo senso la nuova disposizione intende fissare nella legge una pratica corrente. Ciò era stato già suggerito con la mozione 12.3069 «Perizie eseguite dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio». Nel suo parere sulla mozione, il Consiglio federale si è dichiarato favorevole a una simile precisazione a livello di legge.
4 Ripercussioni
Con l’inserimento di un oggetto in un inventario federale secondo l’articolo 5 LPN si sancisce che tale oggetto merita «specialmente» di essere conservato intatto (art. 6 cpv. 1 LPN). Nella motivazione dell’iniziativa, alle procedure di autorizzazione che vanno inevitabilmente considerate in caso di deroga è attribuito un influsso frenante, in particolare anche nel settore delle energie rinnovabili. Il Parlamento ha già tenuto conto di questa circostanza con le nuove disposizioni nell’articolo 12 LEne e degli articoli 8 e 9 OEn, come riconosciuto unanimemente dalla Commissione.
La nuova normativa sancita nella LPN – in particolare in caso di interpretazione ampliata del tenore dell’articolo 6 capoverso 2 – prevede in linea di massima la possibilità che, in futuro, i progetti riferiti ad oggetti d’importanza nazionale siano sempre più sottoposti a procedure di autorizzazione. La maggioranza della Commissione vede di buon occhio questa impostazione voluta dall’iniziativa e fa affidamento sulle procedure vigenti di provata validità e sulle istanze competenti per la neces-