Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/29: Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

della CFNP ha impedito la realizzazione di una centrale di pompaggio nella Zwischbergental (VS). Allo stesso modo è stato abbandonato un progetto relativo a una teleferica nell’IFP «Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe» (GR) in ragione dei danni valutati come gravi che avrebbe arrecato al paesaggio.

Vanno però menzionati anche alcuni esempi della legislazione vigente con effetti positivi: fondandosi su una perizia della CFNP, il Tribunale federale ha deciso che una piccola centrale idroelettrica nella Lötschental (VS) fosse realizzabile nel «Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorngebiet» (IFP) nonostante il ricorso interposto da terzi contro tale impianto al fine di proteggere il paesaggio. In un altro caso il Tribunale amministrativo vodese ha potuto vietare la costruzione di un parcheggio all’aperto sulla base delle prescrizioni vigenti nella località di «St-Saphorin» (ISOS; IFP «Lavaux»).

2.1.2 Nuovo diritto

Il nuovo articolo 6 capoverso 2 LPN ha il tenore seguente:

"Nell’adempimento dei compiti della Confederazione, una deroga al principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario può entrare in linea di conto soltanto se motivata da un determinato interesse equivalente o superiore della Confederazione o dei Cantoni.

Anche la modifica proposta mantiene la ponderazione degli interessi in tre fasi:

1. determinazione degli interessi della Confederazione o dei Cantoni, 2. valutazione degli interessi (importanza equivalente o superiore) e 3. ponderazione effettiva degli interessi.

Nella prima fase relativa alla determinazione degli interessi, anche con la modifica in esame occorre ancora distinguere tra l’interesse generale del compito e l’interesse concreto all’intervento.

Secondo la modifica prevista, la ponderazione degli interessi è già resa tuttavia possibile qualora all’interesse di protezione d’importanza nazionale si opponga un «interesse equivalente o superiore della Confederazione o dei Cantoni». Le possibilità di ponderazione degli interessi vengono in tal modo ulteriormente ampliate rispetto a oggi, segnatamente nel caso di progetti di utilizzazione che dovrebbero essere motivati da ulteriori interessi dei Cantoni ritenuti equivalenti o superiori rispetto agli interessi di protezione pur non rivestendo importanza nazionale. S’impone pertanto un confronto per valutare se «interessi equivalenti o superiori» della Confederazione o dei Cantoni si oppongono all’interesse di protezione. Tale confronto avrà ora luogo a due livelli diversi, quello federale (interesse di protezione nazionale) e quello cantonale nel caso in cui si tratti di valutare l’interesse cantonale a intervenire.

Per l’utilizzazione e lo sviluppo di energie rinnovabili, il Parlamento ha introdotto, nel quadro della revisione totale della legge sull’energia, una nuova disposizione concernente la ponderazione degli interessi a livello nazionale (art. 12 LEne). L’utilizzazione e lo sviluppo di energie rinnovabili sono d’interesse nazionale (interesse del compito), mentre i singoli impianti destinati all’utilizzazione di energie rinnovabili lo sono quando raggiungono determinate dimensioni e una certa importanza (interesse dell’intervento). Il Consiglio federale ha iscritto i corrispondenti valori per le centrali idroelettriche ed eoliche negli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del