Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Le restrizioni stabilite in questo regolamento UE sono riprese invariate al n. 2 dell’allegato 1.9 ORRPChim. Secondo il n. 2.1 capoverso 1, i materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che le emissioni di ammoniaca derivanti dai materiali isolanti in cellulosa misurate in una camera di saggio non producano una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3)21. Il capoverso 2 disciplina le condizioni di prova. Un importante adeguamento rispetto alla specifica tecnica CEN/TS 16516 è dato dal fatto che l’umidità relativa deve essere mantenuta al 90 per cento invece che al 50 per cento. La deroga di cui al n. 2.2 sancisce che non occorre misurare il rilascio di ammoniaca da un materiale isolante in cellulosa in forma sfusa che viene utilizzato per fabbricare un oggetto contenente materiale isolante, poiché viene misurato il valore limite dell’oggetto prodotto e l’oggetto deve rispettare questo valore limite. Secondo il numero 2.3, chi immette sul mercato materiale isolante in cellulosa in forma sfusa deve fornire agli acquirenti informazioni sul tasso di carico massimo consentito, espresso in spessore e densità, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente. Secondo il numero 2.4, chi utilizza infine materiale isolante in cellulosa deve rispettare il tasso di carico comunicato, di modo che le emissioni di ammoniaca non superino il livello registrato nelle prove eseguite.
Nel settore dei materiali isolanti il mercato è dominato dalle fibre minerali (> 50 %) e dai materiali isolanti polimerici (≈ 40 %), mentre gli altri materiali isolanti, tra cui quelli in cellulosa, hanno una quota di mercato del 5 per cento. Fuori dalla Francia sono stati identificati sei fabbricanti di materiali isolanti in cellulosa, che rendono ignifughi i loro prodotti con sali di ammonio. I costi per i test volti a determinare le emissioni di ammoniaca sono stimati a 1000 euro all’anno per ciascun fabbricante22. Per quanto noto, in Svizzera vengono fabbricati materiali isolanti in cellulosa in un solo sito e dalla documentazione dei prodotti fornita dal fabbricante risulta che non vengono impiegate sostanze ignifughe a base di sali di ammonio.
4.9 Bisfenoli (all. 1.10)
I bisfenoli sono utilizzati nella produzione di carta termica. La carta termica è composta da una carta di base con almeno un rivestimento che può contenere BPA. Quando è esposto al calore, il rivestimento cambia colore e rivela i caratteri stampati. La carta termica è utilizzata per svariate applicazioni come i biglietti per i mezzi di trasporto, gli scontrini di cassa, le etichette autoadesive, i biglietti delle lotterie e la carta per fax. Il bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) è lo sviluppatore di colore finora più utilizzato nelle carte termiche.
Secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)23, dal 1° marzo 2018 il bisfenolo A (BPA) è classificato in modo vincolante come sostanza pericolosa per la riproduzione (Repr. 1B) ed è stato inoltre identificato come sostanza estremamente problematica e inserito nell’elenco delle sostanze candidate dell’ECHA.
Nel maggio 2014 la Francia ha presentato una proposta di restrizione all’immissione sul mercato di carta termica contenente BPA. Il fascicolo originario indicava un rischio per i lavoratori (soprattutto i cassieri) e i consumatori esposti al bisfenolo A (BPA) quando maneggiano ricevute di pagamento stampate su carta termica. La Francia ha basato la propria valutazione del pericolo relativo al BPA sugli effetti di tale sostanza su vari endpoint rilevanti per la salute umana (il sistema riproduttivo femminile, il cervello e il comportamento,
21 Le emissioni di ammoniaca generano un odore sgradevole e irritano le vie respiratoria a concentrazioni relativamente basse. La LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) per un’esposizione di breve durata delle persone è fissata a 50 ppm (35 mg/m3).
22 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC): Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on inorganic ammonium salts, 10 giugno 2015.
23 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/458/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 19/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715