Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
livello di prestazione dei prodotti. I costi supplementari calcolati vanno da 7,6 a 106 milioni di euro all’anno. Per quanto concerne la Svizzera, si stima che la regolamentazione genererà costi supplementari pari a circa il 2 per cento di questo importo, ossia circa tra 180 000 e 2 500 000 franchi all’anno, ai quali si contrappongono vantaggi per l’ambiente, calcolati nell’UE con un metodo per la misurazione della disponibilità a pagare, pari a circa 650 milioni all’anno (15 000 000 franchi in Svizzera)39.
4.15 Solventi (all. 2.3)
4.15.1 Metanolo
Il metanolo è impiegato come solvente, scongelante e sbrinante (punto di fusione: -98° C) nei liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza. A causa dell’ampia disponibilità e del prezzo relativamente ridotto, in alcuni Paesi e regioni questi prodotti vengono indebitamente assunti soprattutto da persone dipendenti dall’alcol. Sono noti anche casi di avvelenamento a seguito di assunzione involontaria da parte di bambini. Secondo il regolamento CLP23, il metanolo (n. CAS 67-56-1) è classificato come Acute Tox. 3 e STOT SE 1. L’assunzione di quantità critiche di metanolo può causare disturbi alla vista e gravi danni al nervo ottico con successiva perdita della vista e può anche causare la morte a seguito di una paralisi respiratoria.
In questo contesto la Polonia ha elaborato nel 2015 un fascicolo per una restrizione. Nel corso della procedura di restrizione a livello europeo è emerso che la problematica dell’abuso interessa fortemente alcuni Paesi, mentre altri ne sono toccati marginalmente e altri ancora non ne sono toccati affatto. Sia il RAC che il SEAC hanno tuttavia raccomandato alla Commissione di introdurre in tutta l’Unione europea misure riguardanti i liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo (i) per ridurre i casi di avvelenamento risultanti dall’assunzione indebita, (ii) ridurre il rischio di casi di avvelenamento a seguito di assunzione involontaria (in particolare da parte di bambini) e (iii) garantire condizioni armonizzate nel mercato unico. In vari Stati membri vigono attualmente per il metanolo regolamentazioni differenti. La proposta della Commissione, già approvata dal Comitato REACH nel novembre 2017, prevede quindi nell’UE una limitazione dell’immissione sul mercato per i suddetti tipi di prodotti, se questi contengono metanolo in concentrazione pari o superiore allo 0,6 per cento. I dettagli relativi al calcolo del valore limite sono disponibili nelle raccomandazioni del RAC40. Attualmente vengono già utilizzate nella prassi alternative meno pericolose come l’etanolo e l’isopropanolo.
In Svizzera l’assunzione indebita di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo non costituisce attualmente un problema. Le esperienze accumulate finora con i controlli del mercato indicano che in particolare i liquidi di sbrinamento del parabrezza non sono formulati a base di metanolo. La situazione in Svizzera può tuttavia cambiare a seguito della nuova regolamentazione nel SEE e della dinamica che ne deriva. La regolamentazione proposta nell’ambito della presente revisione deve pertanto garantire che (i) anche in futuro non vengano immessi sul mercato liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo in concentrazioni critiche, (ii) che il livello di protezione in Svizzera sia equivalente a quello nel SEE e (iii) che si continui a mantenere basso il rischio di avvelenamenti a seguito di assunzione involontaria (soprattutto da parte dei bambini). Per poter raggiungere questi obiettivi occorre armonizzare il momento dell’entrata in vigore della nuova normativa con il periodo di liquidazione delle giacenze concesso nel mercato unico (sono previsti 12 mesi). La normativa deve entrare in vigore in Svizzera contemporaneamente all’UE, ossia senza un periodo di liquidazione più lungo.
39 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC): Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Octamethylcyclotetrasiloxane, Decamethylcyclopentasiloxane, 9 giugno 2016.
40 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC): Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Methanol, 11 marzo 2016. 28/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715