Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
impianti di smistamento e determinati sottosuoli. Sono già disponibili prodotti chimici alternativi ai prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame, ma finora non è stato sufficientemente verificato se il legno trattato con questi prodotti alternativi ha una durata di vita paragonabile al legno trattato con prodotti contenenti oli di catrame.
4.16.2 Impiego di prodotti per la rimozione di alghe e muschi su sentieri e spiazzi
L’impiego di erbicidi, una categoria di prodotti fitosanitari, su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi è vietato dal 2001 (n. 1.1 cpv. 2), poiché non è disponibile uno strato di suolo microbicamente attivo adatto per la ritenzione e la degradazione delle sostanze. Su queste strutture sterrate o pavimentate, i principi attivi vengono facilmente dilavati dalla pioggia e finiscono nelle acque di superficie tramite le canalizzazioni e gli impianti di depurazione o possono infiltrarsi nelle acque sotterranee. In Svizzera le acque sotterranee sono la principale fonte per il trattamento dell’acqua potabile.
Finora i biocidi non erano soggetti a questo divieto d’impiego e ciò ha fatto sì che numerosi biocidi appartenenti al tipo di prodotto 2 (alghicidi) e al tipo di prodotto 10 (preservanti per i materiali da costruzione) vengano consigliati specificamente per gli impieghi in cui sono vietati gli erbicidi. Si tratta di prodotti che vengono impiegati preventivamente contro alghe e muschi o per combatterli. La vendita di questi biocidi per questo impiego mina gli sforzi intrapresi per ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e di superficie causato da questi impieghi. Nella vendita non è sempre facile distinguere tra biocidi e prodotti fitosanitari e i consumatori non comprendono né la differenziazione né la diversa regolamentazione.
Con il divieto d’impiego di determinati biocidi appartenenti ai tipi di prodotto 2 e 10 su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi si intende colmare questa lacuna normativa e prevenire l’immissione di principi attivi biocidi nelle acque sotterranee e di superficie derivante da questi impieghi. La nuova regolamentazione facilita i consumatori e l’esecuzione da parte dei Cantoni, poiché si applicano gli stessi divieti sia per gli erbicidi che per i biocidi. Con la nuova regolamentazione viene eliminata l’insoddisfacente situazione per cui i biocidi e i prodotti fitosanitari destinati praticamente agli stessi impieghi vengono trattati in modo differente e viene migliorata la protezione delle acque di superficie e delle riserve di acqua potabile. L’obbligo di etichettatura per i biocidi viene adeguato in modo analogo alla normativa vigente per gli erbicidi.
Per combattere la vegetazione indesiderata sulle summenzionate superfici esistono già alternative. I Comuni, i Cantoni e la Confederazione hanno presentato già a seguito del divieto vigente per gli erbicidi metodi per il controllo delle piante infestanti rispettosi dell’ambiente41, che comprendono sia misure preventive che procedimenti meccanici e termici per la lotta contro le piante infestanti, le alghe e i muschi.
4.17 Prodotti fitosanitari (all. 2.5)
Al numero 2 capoverso 3 secondo periodo viene modificata la disposizione concernente l’etichettatura particolare, in modo tale che l’informazione secondo cui è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari deve essere formulata soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.
41 Divieto d’impiego di erbicidi su strade, sentieri, piazzali, terrazze e tetti Scheda informativa aggiornamento agosto 2013 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Herbizide - verboten aus gutem Grund.. Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch). Vorsicht vor Herbiziden - Für eine umweltfreundliche Unkrautbekämpfung. Amt für Umwelt AfU Staat Freiburg. Maggio 2014 Prodotti fitosanitari in orti privati e manutenzione degli immobili (www.bafu.admin.ch > Temi >Prodotti chimici > Dossier > Prodotti fitosanitari > In Hausgarten und Liegenschaftsunterhalt. 30/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715