Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

ftalato se esso, o una sua parte, presenta nel materiale plastificante un contenuto in massa di ftalati di cui al numero 1 capoverso 1 pari o superiore allo 0,1 per cento. È determinante la somma di tutti e quattro gli ftalati disciplinati.

Secondo il numero 2 capoverso 1 lettera a, rientrano nel campo di applicazione gli oggetti il cui materiale contenente ftalato può essere messo in bocca o se è in contatto prolungato con la pelle o con la mucosa delle persone. Secondo il numero 1 capoverso 3, si ha un contatto con la pelle delle persone per un periodo prolungato se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, la pelle è in contatto con un oggetto contenente ftalato per un periodo ininterrotto di 10 minuti al giorno o per complessivi 30 minuti al giorno.

Secondo il numero 2 capoverso 1 lettera b, è altresì vietata l’immissione sul mercato di oggetti contenenti ftalato che vengono utilizzati o stoccati in ambienti interni, nei quali, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, sono presenti persone che possono inalare gli ftalati. Secondo il numero 1 capoverso 4, un ambiente interno comprende ogni ambiente nel quale, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, sono presenti persone e possono essere esposte mediante inalazione. Rientrano nell’ambito di questa definizione in particolare appartamenti, case di abitazione, roulotte, ospedali, ristoranti, edifici ad uso uffici nonché mezzi di trasporto come vagoni ferroviari, veicoli e aeroplani.

Analogamente all’UE, il presente progetto è strutturato come regolamentazione di riferimento. I vigenti requisiti posti a diversi oggetti contenenti ftalati continuano a rimanere in vigore senza restrizioni. Tra questi vi sono le disposizioni dell’ORRPChim per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al numero 2 capoverso 2. Secondo il numero 3, sono altresì esclusi dalla regolamentazione gli oggetti contenenti ftalato, per i quali sono stati emanati requisiti di diritto speciale ai sensi dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.07). Tra questi vi sono gli oggetti d’uso secondo l’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (ordinanza sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21), i giocattoli secondo l’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (ordinanza sui giocattoli, OSG, RS 817.023.11) nonché gli oggetti per lattanti e bambini piccoli secondo l’ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (OCCU; RS 817.023.41).

In sintonia con il progetto di regolamentazione europeo, al numero 4 sono elencate altre deroghe, in virtù delle quali il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

 agli strumenti di misurazione da laboratorio e ai loro componenti;

 al confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/ 200433, alla

direttiva 2001/82/ CE34 e/o alla direttiva 2001/83/ CE35;

 ai dispositivi medici che ricadono nell’ambito dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici

(ODmed, RS 812.213) nonché ai loro componenti;

 agli oggetti utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali nei posti di lavoro

industriali o agricoli.

Per l’immissione sul mercato di aeromobili e veicoli a motore nonché di loro componenti o pezzi di ricambio si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 5 lettera a: gli aeromobili militari e i componenti ad essi destinati possono contenere DecaBDE se sono fabbricati prima del 1° giugno 2022 (n. 5 lett. a n. 1). Gli aeromobili civili e i componenti ad

33 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

34 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

35 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relati vo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1. 26/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715